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Se non ti confermano il contratto per colpa del Jobs Act

16 Febbraio 2016 | Autore:
Se non ti confermano il contratto per colpa del Jobs Act

Presunzione di subordinazione per co.co.co. e partite Iva: che cosa fare se il committente non vuole confermare il contratto.

Il Jobs Act, se da un lato ha intrapreso una battaglia degna di nota contro le forme di lavoro precario, dall’altro lato rischia di togliere a molti precari quel minimo di reddito su cui possono contare: questo, a causa delle severe disposizioni che prevedono la riconducibilità al lavoro subordinato.

Sono in tanti, difatti, i lavoratori parasubordinati (co.co.co.) e gli autonomi (specie le Partite Iva che hanno un unico committente) ai quali le aziende non hanno rinnovato i contratti, per paura che possano essere convertiti in lavoro dipendente e che possano essere comminate sanzioni salate.

Ma questi timori sono fondati, oppure si tratta di un’esagerazione? E, soprattutto, che cosa può fare il lavoratore per ottenere il rinnovo del contratto?

Riconducibilità al lavoro subordinato

Secondo quanto disposto dal Decreto di riordino dei contratti [1], si applica la disciplina del lavoro subordinato alle seguenti collaborazioni:

– prestazioni di lavoro esclusivamente continuative e personali (cioè svolte senza l’aiuto di altri soggetti);

– prestazioni di lavoro etero-organizzate, cioè con modalità di esecuzione organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

In parole povere, perché la collaborazione possa essere ricondotta al lavoro dipendente, è sufficiente che il lavoratore debba osservare determinati orari, o presti la propria attività presso un luogo stabilito dallo stesso committente, se la prestazione è esclusivamente personale e continuativa.

Quando è verificata la non genuinità di una collaborazione, la norma stabilisce che si deve applicare la disciplina del lavoro subordinato; poco importa se il rapporto sia formalmente riqualificato o meno: comunque si utilizzano gli stessi istituti applicabili ai dipendenti, dagli obblighi contributivi alle disposizioni in materia di assunzione. Ecco spiegati, dunque, i timori delle aziende nel proseguire contratti dalla qualificazione incerta.

Contratti esclusi dalla presunzione

Esistono, però, delle forme di collaborazione alle quali non si applica la presunzione di lavoro subordinato. Queste sono:

– le collaborazioni disciplinate dai contratti collettivi (stipulati dai sindacati più rappresentativi sul piano nazionale), in base a specifiche esigenze produttive ed organizzative di settore;

– le collaborazioni svolte dai professionisti iscritti ad albi o ordini, prestate nell’esercizio della professione per cui è richiesta l’iscrizione (ad esempio, una collaborazione nel campo della consulenza fiscale per un commercialista);

– le collaborazioni effettuate da amministratori e sindaci di società, e da partecipanti a collegi e commissioni;

– le collaborazioni effettuate per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.

Pertanto, se il contratto svolto ricade in una di queste ipotesi, non potrà essere avanzata alcuna presunzione di subordinazione: ciò non vuol dire che la riconduzione al rapporto di lavoro subordinato sia impossibile, ma che sia molto difficile da realizzare, in quanto l’esistenza di subordinazione deve essere provata sulla base di precisi elementi.

Certificazione della collaborazione

Se il rapporto lavorativo, invece, cade al di fuori delle suddette ipotesi, è comunque possibile certificare il contratto.

In pratica, il lavoratore ed il committente devono domandare la certificazione del contratto ad un’apposita commissione (presso la Direzione territoriale del lavoro competente, i principali enti bilaterali, i consigli provinciali dell’ordine dei consulenti del lavoro, o presso alcune università): il provvedimento di certificazione “blinda” il contratto, in quanto attesta l’assenza delle condizioni che determinano il rapporto subordinato. Contestare tale attestazione è notevolmente complicato: proprio per questo, la certificazione può essere una soluzione utile per proseguire il rapporto lavorativo senza timori di sorta, da parte dell’azienda.

Sanatoria del contratto

Ad ogni modo, l’azienda, pur rifiutandosi di rinnovare il contratto col collaboratore, o col lavoratore autonomo, non per questo può dormire sonni tranquilli, in quanto il lavoratore può sempre denunciare l’erronea qualificazione del precedente rapporto, e far accertare la sussistenza del lavoro subordinato, con tutte le conseguenze che ne derivano (pagamento dei contributi dovuti con sanzioni e interessi, oltreché delle sanzioni fiscali ed amministrative, perdita dei benefici a causa del mancato rispetto delle normative in materia di lavoro…).

L’unico modo per mettersi al riparo da queste conseguenze, è convertire il precedente contratto, parasubordinato, autonomo o occasionale, in rapporto di lavoro dipendente: così facendo, il datore di lavoro può accedere non solo alla sanatoria (cioè ad un accordo di conciliazione che estingue tutti gli illeciti contributivi, tributari e amministrativi sul precedente rapporto), ma anche agli incentivi all’assunzione ed agli sgravi contributivi (per un approfondimento sugli incentivi all’assunzione: Bonus assunzione 2016).

In base a quanto esposto, laddove il datore di lavoro proprio non abbia intenzione di confermare il contratto, nemmeno certificandolo, è opportuno prospettargli la possibilità di sanatoria, nonché gli incentivi all’assunzione di lavoratori dipendenti; inoltre, è bene chiarire che la mancata prosecuzione del precedente rapporto non lo mette al riparo da sanzioni ed ulteriori conseguenze.

note

[1] D.lgs 81/2015.

Autore immagine: 123rf com

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