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Vendita su Amazon dell’agente: se l’azienda lo vieta

10 Marzo 2018 | Autore:
Vendita su Amazon dell’agente: se l’azienda lo vieta

Ho ottenuto le autorizzazioni dalla camera di commercio per la vendita online e da pochi mesi vendo anche tramite Amazon dei prodotti di cui sono agente/rappresentante. L’azienda fornitrice ha bloccato gli ordini di rifornimento perché contraria alla mia vendita tramite Amazon dei loro prodotti per via delle mancate provvigioni dei rappresentanti se i prodotti vengono venduti in altre zone d’Italia. L’azienda però mi autorizza a vendere on line attraverso il mio sito, ma non attraverso Amazon. Cosa prevede la legge in questo caso? Da quale parte è la ragione?

 

Il rapporto esistente tra il cosiddetto fornitore ed il rivenditore finale (la lettrice nel caso specifico) è di solito regolato da un contratto di distribuzione o di concessione di vendita.

Questo significa che la vendita dei prodotti che vengono di volta in volta forniti alla lettrice dalla casa madre avviene in base alle regole contenute in un contratto che la vincola alla casa madre (cioè alla casa produttrice di quei prodotti): e questo contratto è con ogni probabilità un contratto di concessione di vendita o di distribuzione (come di solito avviene nel caso di forniture di prodotti da parte di case madri ai singoli punti vendita dai quali, poi, i prodotti saranno rivenduti).

Questo tipo di contratto non è disciplinato dalla legge: si tratta, infatti, di un contratto cosiddetto “atipico” (cioè, appunto, non regolato direttamente dalla legge), ma è sicuramente un contratto lecito e per capire se il comportamento di una delle parti sia consentito o meno occorrerà visionare, appunto, le clausole contrattuali sottoscritte ed accettate nel momento in cui il rapporto ha avuto inizio.

Nel caso specifico, quindi, si consiglia alla lettrice di verificare nel contratto che la vincola con la casa madre produttrice.

Di solito i contratti di questo tipo prevedono:

– “obblighi di non concorrenza” che vietano al distributore (cioè alla lettrice, nel caso di specie) anche di agire in qualsiasi modo (per esempio rivendendo i prodotti) nell’interesse di terzi (nel caso specifico il terzo sarebbe Amazon) che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i prodotti che sono forniti alla lettrice dalla casa madre: se nel contratto con la casa madre esistesse una clausola simile è chiaro che la lettrice non potrebbe vendere i prodotti sfruttando le piattaforme di Amazon se Amazon distribuisce prodotti in concorrenza con quelli rivenduti dalla lettrice;

– “regole per l’effettuazione della pubblicità dei “prodotti”(regole che talvolta possono imporre al rivenditore di rispettare le politiche di marketing della casa madre; se, per esempio, le politiche di marketing della casa madre prevedono il divieto di vendita on line attraverso specifici canali di distribuzione, è chiaro che il rivenditore dovrà rispettare tali divieti);

– “regole per l’effettuazione della rivendita dei prodotti contrattuali”: tra queste regole nei contratti di concessione di vendita sono di solito inserite quelle che vietano al rivenditore di promuovere le vendite nei territori riservati eventualmente in esclusiva alla casa madre stessa oppure ad altri importatori o ad altri rivenditori (se ci fosse nel contratto una clausola di questo tipo è evidente che la vendita on line potrebbe assai facilmente violare questo divieto in quanto costituirebbe una promozione delle vendite senza limiti territoriali soprattutto, poi, se effettuata tramite piattaforme internazionali come Amazon).

Come può notarsi, per valutare se la vendita on line (ed in particolare la vendita on line attraverso la piattaforma Amazon) sia consentita o meno, la lettrice dovrà verificare attentamente le clausole contenute nel suo contratto che regola il suo rapporto con la casa madre fornitrice perché è quel contratto e le sue singole clausole che stabiliscono quali siano le modalità concrete di promozione e vendita dei prodotti che le sono consentite e quali, invece, no.

 

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv.Angelo Forte

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