Informazioni personali

La mia foto
Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale - oggi grazie anche all'introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, ed in tempi brevissimi, grazie agli interventi legislativi di modifica apportati in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (G.U. n. 212 del 12.09.2014)(Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).



lunedì 20 marzo 2017

Mantenimento: l’assegno sociale dell’ex moglie fa reddito



Mantenimento: l’assegno sociale dell’ex moglie fa reddito
Ha diritto a chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento l’ex marito se dimostra che la donna percepisce altre fonti di reddito come, ad esempio, anche l’assegno sociale.
Fa un grosso errore l’ex moglie che prima fa causa al marito per ottenere l’assegno di mantenimento e solo dopo che il giudice ne ha quantificato l’importo presenta la domanda all’Inps per ottenere la pensione sociale. Difatti, l’eventuale accoglimento della richiesta assistenziale da parte dell’Istituto di previdenza fa sì che il reddito della donna si accresca. Con la conseguenza che il marito ben potrebbe, subito dopo, chiedere al giudice la revisione dell’assegno di mantenimento. In buona sostanza, l’assegno sociale «fa reddito» e, pertanto, comportando ciò un innalzamento delle condizioni economiche della donna, il contributo economico mensile a carico dell’ex marito può essere ridotto. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1].
La pensione sociale – si legge in sentenza – costituendo fonte idonea a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita di chi la percepisce, rappresenta un elemento valutabile ai fini dell’accertamento della condizione economica della persona che richiede l’assegno di divorzio.
Di conseguenza, nel fissare l’importo dell’assegno che l’uomo deve versare all’ex moglie è necessario prendere in considerazione ogni tipo di reddito mensile fisso percepito dalla donna, ivi compreso – per quanto di importo modesto – l’assegno sociale.

Nessun commento:

Posta un commento