Economia

"Leciti i link ai siti con streaming di film", prima sentenza in Italia

Annullata una sanzione di quasi 600 mila euro per violazione del diritto d'autore ai portali connessi a Filmakers.biz. Per la prima volta, un giudice riconosce le ragioni della difesa

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ROMA - Per la prima volta in Italia e in Europa un giudice ha annullato una sanzione, di quasi 600 mila euro, a carico di siti che permettono di vedere in streaming film pirata online. La sentenza, rivoluzionaria rispetto allo storico del settore, è stata emessa dal Tribunale di Frosinone a febbraio e la si apprende oggi attraverso l'avvocato Fulvio Sarzana, che ha difeso il gestore dei siti (filmakers.biz, filmaker.me, filmakerz.org, e cineteka.org).

"Finalmente un giudice ha riconosciuto che non è automatica la violazione del diritto d'autore se un sito ospita link a streaming di film e musica su internet, anche con banner pubblicitari, se non è chiaro il fine di lucro", dice Sarzana al nostro sito. "Per la prima volta, è stato ristabilito lo stato di diritto nelle questioni di copyright. Questo è infatti il primo giudice che riconosce che se non ci sono prove sufficienti, un sito non può essere chiuso e il suo gestore sanzionato", dice Marco Scialdone, docente a contratto in Digital Copyright, presso la Link Campus University di Roma e responsabile del team legale dell'Associazione "Agorà Digitale", la principale organizzazione italiana in tema di diritti digitali.

"Finora invece in Italia c'è stato un automatismo, come un riflesso culturale più che giuridico: se un sito era bollato come pirata, il giudice non usava le solite cautele per verificare l'impianto probatorio - dice Scialdone. Il tutto perché le tante battaglie politiche fatte dall'industria del copyright ha fatto passare l'idea che certe attività sono di per sé illegali, quindi attenzione del giudice si abbassava nell'affrontare i casi". Non questa volta, a quanto sembra.

"Si tratta di una sentenza molto rigorosa, emessa dopo una lunga analisi operata dal Giudice sul portale e sulle singole fonti di prova", sostiene di nuovo Sarzana. "Il giudice, rilevando come l'indicazione di link non possa qualificarsi come messa a disposizione diretta di file protetti dal diritto d'autore ha ritenuta lecita l'attività del portale". "E questo nonostante la presenza di banner pubblicitari. Il giudice infatti ha evidenziato quanto in sé il file sharing, ovvero la condivisione di file protetti dal diritto d'autore, sia un risparmio di spesa e non una attività con finalità di lucro". E che quindi non si possano applicare, in quei casi, le disposizioni penali sul diritto d'autore e le conseguenti sanzioni amministrative.

"Non basta infatti che il sito produca reddito, ma occorre dimostrare che l'attività di lucro sia collegata alla singola opera e che ne sia il corrispettivo, perché altrimenti siamo in presenza di un risparmio di spesa e non di una attività di messa a disposizione per finalità di lucro", dice Sarzana. Per la precisione, il giudice ha accolto il ricorso contro una ordinanza-ingiunzione del 2015 con cui il gestore era stato ingiunto di pagare (a titolo di sanzione amministrativa ex art. 174 bis L. 22 aprile 1941 n. 633) la somma di € 546.528,69, oltre le spese, per aver violato l'art 171 ter,2° co lett. a bis della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche.
 
Afferma il giudice, a quanto si legge nella sentenza: "Giova precisare che l'art. 171-ter, 2 comma, lett. a-bis della L. 633/41 presuppone la comunicazione al pubblico a fini di lucro di un'opera protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa, attuata mediante la sua diffusione in un sistema di reti telematiche, attraverso connessioni di qualsiasi genere. Con l'espressione 'a fini di lucrò deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto".

"Ne consegue che, al fine della commissione dell'illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa", si legge.
 
Il fine di lucro costituisce, dunque, il requisito essenziale di punibilità. "Priva di pregio è la giustificazione fornita (dalle Autorità n.d.r) secondo cui l'assenza di finalità lucrative sarebbe irrilevante, poiché l'art 174 bis è applicabile a tutte le violazioni previste nella sezione e quindi anche in ipotesi di violazione dell'art 171 1° co L 633/1941, atteso che (al gestore ndr) è stata irrogata la sanzione amministrativa per aver violato l'art. 171 ter, comma 2, lettera a-bis e non altra disposizione normativa".
 
Così per la prima volta è crollato l'assunto secondo cui i siti che danno accesso a streaming illegale sono oscurati (e il gestore sanzionato) in automatico dopo essere stati denunciati alle autorità.

"Proprio l'altro giorno è stata approvata all'unanimità dalla "Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo" la relazione dell'On. Baruffi, che testimonia ancora una volta l'attenzione del nostro parlamento al tema della pirateria.

A freddo, Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale Fapav, commenta: "La recente sentenza del Tribunale di Frosinone non sancisce la liceità dei siti che forniscono contenuti in streaming senza le necessarie autorizzazioni da parte dei titolari dei diritti. Quello invece che emerge da tale decisione è che il gestore dei portali pirata in questione non ha subìto conseguenze sul piano civile poiché l'attribuzione di tale violazione è risultata priva delle evidenze dello "scopo di lucro" perseguito da tali attività. A tal riguardo è necessario precisare che la sentenza ribadisce che perché si configuri una violazione del Diritto d'Autore penalmente rilevante deve essere accertato il fine di lucro. Nel caso in questione, il giudice ha stabilito che non sarebbe stato provato che il titolare del sito web avesse tratto un guadagno dall'attività economica connessa alla gestione del sito, per cui ha annullato l'ordinanza-ingiunzione facendo venire meno la sanzione amministrativa prevista dall'art. 174-bis della Legge sul Diritto d'Autore. Ad ogni modo ricordiamo che il procedimento penale nei confronti del gestore del sito in questione andrà avanti e il giudice penale potrà comunque esprimersi in maniera diversa. Pertanto è importante sottolineare che non c'è stato nessun cambiamento nell'impianto giuridico dello streaming illegale, come invece in molti possono aver inteso, ma semplicemente una rinnovata conferma dell'approccio "follow the money" per il contrasto alle attività illecite sul web".