(G.U. Serie Generale
, n. 206
del 04 settembre 1997)
Art. 2.
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' destinato, quanto a
lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle
iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante
convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi
centri dove questi non esistano ed il potenziamento di quelli gia'
esistenti.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma
1, nonche' i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei
centri di cui al medesimo comma 1.
3. La restante disponibilita' di lire 1.000 milioni e' assegnata
alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecita', per le attivita' istituzionali.
4. L'attivita' della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecita' e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero della sanita'.
5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecita', entro il 31 marzo di ciascun anno,
trasmette al Ministero della sanita' una relazione sull'attivita'
svolta nell'esercizio precedente nonche' sull'utilizzazione dei
contributi di cui al comma 3.
6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al
Ministero della sanita' gli elementi informativi necessari per la
puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della
cecita', nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto
del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
7. Il Ministro della sanita', entro il 30 settembre di ciascun
anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
delle politiche inerenti la prevenzione della cecita', l'educazione e
la riabilitazione visiva nonche' sull'utilizzazione dei contributi
erogati dallo Stato per tali finalita'.
Art. 2.
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' destinato, quanto a
lire 5.000 milioni, alle regioni per la realizzazione delle
iniziative di cui al medesimo articolo, da attuare mediante
convenzione con centri specializzati, per la creazione di nuovi
centri dove questi non esistano ed il potenziamento di quelli gia'
esistenti.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma
1, nonche' i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei
centri di cui al medesimo comma 1.
3. La restante disponibilita' di lire 1.000 milioni e' assegnata
alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecita', per le attivita' istituzionali.
4. L'attivita' della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecita' e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero della sanita'.
5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecita', entro il 31 marzo di ciascun anno,
trasmette al Ministero della sanita' una relazione sull'attivita'
svolta nell'esercizio precedente nonche' sull'utilizzazione dei
contributi di cui al comma 3.
6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, forniscono al
Ministero della sanita' gli elementi informativi necessari per la
puntuale valutazione dei risultati ottenuti nella prevenzione della
cecita', nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo conto
del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
7. Il Ministro della sanita', entro il 30 settembre di ciascun
anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
delle politiche inerenti la prevenzione della cecita', l'educazione e
la riabilitazione visiva nonche' sull'utilizzazione dei contributi
erogati dallo Stato per tali finalita'.