• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10292 nel corso della stagione estiva sono state numerose le notizie di stampa e sui media locali che riguardano le acque balneabili della costa abruzzese ed in particolare quelle della costa del...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10292presentato daVACCA Gianlucatesto diGiovedì 10 settembre 2015, seduta n. 479

VACCA, COLLETTI e DEL GROSSO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
nel corso della stagione estiva sono state numerose le notizie di stampa e sui media locali che riguardano le acque balneabili della costa abruzzese ed in particolare quelle della costa del comune di Pescara e del comune di Francavilla al Mare: alle notizie che raccontavano il visibile inquinamento delle acque e riportavano diverse testimonianze di bagnanti circa problematiche di salute che, presumibilmente, sono legate alle condizioni delle acque balneabili, sono susseguiti i risultati delle analisi dell'ARTA Abruzzo che confermavano la concentrazione batteriologica in acque costiere, che denotano la presenza sia di escherichia coli che di enterococchi, al di sopra della soglia prevista dalle norme vigenti;
il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recepisce la direttiva 2006/7/ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione; in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo citato, il Ministro della salute e 11 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno definito, attraverso il decreto del 30 marzo 2010, i criteri per determinare il divieto di balneazione, comprese le modalità e le specifiche tecniche relative alla gestione delle acque di balneazione;
nel comune di Pescara, Francavilla al Mare, Vasto, Pineto, Città Sant'Angelo e Martinsicuro, Alba Adriatica, San Vito Chietino e Ortona le rilevazioni sono risultate oltre i limiti indicati nell'allegato A del decreto ministeriale 30 marzo 2010 almeno una volta;
nel caso d'inquinamento di breve durata, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera D del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, ovvero, nel caso in cui la contaminazione microbiologica le cui cause siano chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi, è necessario tassativamente che il campione di verifica sia effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante;
ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto del 30 marzo 2010 qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite deve essere adottato un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali;
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del 30 marzo 2010 la revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione avviene a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione;
nei tratti di acqua destinati alla balneazione, nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il comune emette un'ordinanza sindacale di divieto alla balneazione sull'area di pertinenza del punto di campionamento e informa in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
secondo quanto disposto dall'articolo 6 comma 4 del decreto del 30 marzo 2010 i comuni trasmettono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonché successivamente per posta ordinaria e in tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto –:
se i comuni di Pescara, Francavilla al Mire, Vasto, Pineto, Città Sant'Angelo e Martinsicuro, Alba Adriatica, San Vito Chietino e Ortona abbiano trasmesso per posta elettronica e per posta ordinaria al Ministero della salute i provvedimenti di divieto di balneazione e in quali date siano avvenute le comunicazioni;
quali siano state le ragioni del divieto indicate sui divieti di balneazione trasmessi al Ministero della Salute. (4-10292)