Il Presidente di IERESP, Ing. Adriano Paolo Bacchetta, è autore di un articolo sulla rivista Maintworld nel quale illustra funzioni e ruolo dei Soccorritori Industriali nel contesto delle attività di manutenzione e l'attività svolta dall'Associazione. Maintworld è la prima e unica pubblicazione paneuropea di EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies vzw. Con sede a Bruxelles) ed è approvata da tutte le sue 22 società degli Stati membri. Un altro successo di IERESP che prosegue nella sua attività di consolidamento dei rapporti a livello internazionale. Si parlerà anche di questo al prossimo Secondo Convegno Nazionale sul Soccorso Industriale che si terrà a Bologna il prossimo 2 dicembre. Maggiori informazioni al link https://bit.ly/2HBN7vu
Post di Adriano Paolo Bacchetta
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You are right, Ben! HOP gives all the answers to the question: how can we do safety differently? And this is important.
Maritime EHS Expert Witness & Consultant- BOSN Marine Consulting, DOSH Student CSU Class of 2025, USCG CWO2 (BOSN) Retired, Modern Safety Proponent
Comparing BBS to HOP is like comparing apples to oranges. While BBS is a specific training program targeting human behaviors at work, the gist of which behaviors are causal to incidents, HOP is an operating methodology with five principles for organizations' safety practices. According to the IOGP Guide, "about 30 percent are caused by the individual worker who last touched the equipment or process." It's important to note that while some in OSH may lump the two initiatives together, they are actually separate animals and should not be grouped together. In fact, the IOGP recommends HOP for organizations in the Oil and Gas industry to ensure the best safety practices are in place. Remember, behavior plays a part in incident prevention but is not the only factor. Stay safe and enjoy the eclipse!
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DPR 177/2011: novità in tema di certificazione dei contratti Correggendo la precedente nota prot. n. 694 del 24 gennaio 2024, concernente gli obblighi di certificazione nell’ambito dei luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. n. 177/2011, con la nota 1937 del 07/03/2024 si precisa che debba essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E questo è un passo importante che rimette le cose a posto dopo lo tsunami che la precedente nota aveva creato. Detto questo, si vuole segnalare che - nell'ambito del medesimo documento - viene data informazione che l'INL ha proposto una modifica del D.P.R. n. 177/2011 e che la nuova posizione assunta - peraltro espressa nelle more degli esiti di tale iniziativa - è funzionale a non sovraccaricare l’attività delle Commissioni di certificazione e per evitare possibili contenziosi. Ribadisco quanto oggetto dei post precedenti, il problema non è chiarire meglio i termini di come debba essere attuata la certificazione dei contratti, posto che l'attuale formulazione è indubbiamente suscettibile di diverse interpretazioni, quello che si deve chiarire è quale reale efficacia abbia! Perché non sono pubblicati i dati del numero di richieste dal 2011 ad oggi, quante certificazioni sono state rilasciate, quali sono stati i soggetti che le hanno emesse, in che settori sono state rilasciate, ecc..? L'INL ha tutti questi dati in quanto, oltre alle informazioni delle certificazioni rilasciate dai propri uffici territoriali, riceve anche i dati relativi alle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti titolati. Ecco, quando sarà chiaro se e come le certificazioni abbiamo contribuito alla sicurezza delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, potremo riparlare di come meglio chiarire i relativi aspetti burocratici. Fino ad allora resta sempre la domanda ... ma a cosa serve?
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Concordo pienamente con quanto già evidenziato dal Collega Catanoso. Personalmente non ho visto nel testo citato nulla che possa fugare tutti i dubbi riguardanti questo documento che, in ordine di tempo, segue la nota del MLPS del 2013. Anche in quel caso l'interpretazione aveva sollevato diversi commenti che evidenziavano la criticità della posizione espressa. Detto questo, dopo un mio precedente post su Linkedin è seguito un lungo approfondimento su Puntosicuro https://lnkd.in/d5RVH54b nel quale, attraverso una puntuale analisi, ho evidenziato l'incongruenza e l'illogicità della posizione espressa dall'INL. anche in rapporto alla posizione del MLPS del 2013. Aver esteso uno strumento (la certificazione dei contratti) di per se stesso funzionale allo scopo per il quale era stata pensato, a una funzione che non gli appartiene estendendone l'applicazione anche allo specifico settore operativo del DPR 177/2011, a mio parere non ha per nulla contribuito a elevare la sicurezza. E i casi di cronaca lo dimostrano.
INL - Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro; Esperto in discipline giuridiche del lavoro; HSE Manager
Con molto piacere condivido l’anteprima del mio approfondimento sugli obblighi di certificazione dei contratti alla luce delle indicazioni fornite nella recente nota dell’INL n. 694/2024 #tusl #sicurezzasullavoro #sanzioni 👇👇👇 https://lnkd.in/dGPfNRm4
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.. ma da dove tirate fuori il concetto di "definizione" nel DPR 177/2011. Nel Decreto non ci sono "definizioni" bensì l'elenco dei luoghi a sospetto di inquinamento (artt. 66 e 121 D.Lgs. 81/08) e confinati (punto 3 dell'allegato IV). E questo, se non bastasse la legge, è chiarito anche dalla Buone Prassi e dai Fact Sheet INAIL.
𝗧𝗼𝗿𝗻𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗶𝘀𝗰𝗶𝗻𝗮 𝘃𝘂𝗼𝘁𝗮, 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮... è 𝘂𝗻𝗼 #spazioconfinato 𝗼 𝗻𝗼? Durante il mese scorso vi abbiamo posto questa domanda, ma le risposte ricevute sono state molto discordanti tra di loro. Una percentuale di voi ha risposto di 𝙣𝙤 e un’altra 𝙙𝙞𝙥𝙚𝙣𝙙𝙚, ma il riscontro maggiore l’ha avuto il 𝙨ì. 📖 𝗖𝗵𝗲 𝗰𝗼𝘀𝗮 è 𝘂𝗻 #AmbienteConfinato 𝗲/𝗼 #SospettoDiInquinamento ? La principale definizione stabilita dal 177 dice che è un 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢, quindi 𝙎𝙄 una piscina vuota non è stata progettatta per la presenza 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 di una essere umano perciò è 𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙣𝙖𝙩𝙤. ❓ 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗵é? È una vasca con 4 lati chiusi non progettati per la presenza continua di una persona. ⚠️ Ma 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘, a meno che la vasca vuota non abbia un 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢𝘨𝘦𝘷𝘰𝘭𝘢𝘵𝘰, per esempio una rampa, la piscina vuota è un 𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙣𝙖𝙩𝙤, per definizione come da 177, in quanto non è progettata per la presenza 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 di una persona - se non quando è piena - e per la 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙞𝙘𝙤𝙡𝙩à di #soccorso e #recupero . #followup #addestramentosicuro #sicurezzalavoro #safety
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DPR 177/2011 e la recente circolare INL sulla certificazione dei contratti. Dalla padella nella brace! Se c’è una cosa che l’età avrebbe dovuto insegnarmi è che, in ambito giuridico, un documento dev'essere riletto almeno tre volte per essere sicuro di aver capito bene. Cosa che - purtroppo - non ho fatto spinto dall'emozione di vedere che, finalmente, sembrava essere stata detta la parola fine all’illogica richiesta di certificazione del "contratto di appalto" in aggiunta a quello del "contratto di subappalto", quest’ultimo esplicitamente previsto dal DPR 177/2011. E, in effetti, questo è vero. Ma allora, potreste chiedermi, perché ti lamenti? Perché leggendo bene il testo, scopro questo periodo: … Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. … Con l'inserimento di "ancorché" si viene a configurare che è vero che non si certificano i contratti “commerciali” di appalto, ma adesso si prevede che - in caso di appalto - devono essere certificati "tutti i contratti di lavoro” dei dipendenti delle aziende appaltatrici che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato! Bella idea, complimenti! Vale poco la “compensazione” riscontrabile nel fatto che le certificazioni dei rapporti di lavoro potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto. Adesso avremo centinaia di nuove certificazioni da fare per "tutti" i contratti di lavoro dei dipendenti a tempo “indeterminato” delle aziende appaltatrici e non solo per quelli che erano previsti fino a questo momento, ovvero quelli relativi ad “altre tipologie contrattuali”. Domanda … ma tutto questo che senso ha?
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DPR 177/2011 e richiesta di certificazione dei contratti di "appalto". Con il documento INL-DCGVIG U 0000694.24-01-2024, l'INL mette finalmente la parola fine a questa illogica richiesta che da anni ha portato diverse aziende ad essere sanzionate nonostante la nota del 27 giugno 2013 (peraltro obiettivamente criptica), con la quale il Ministero del lavoro aveva provato a chiarire questo aspetto nell’intricata questione relativa all’applicazione del D.P.R. 177/2011. Quello che, da subito è stato chiaro a tutti è che, come adesso è scritto a chiare lettere nel documento INL, se l’intento del legislatore fosse stato quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva – ivi compresi i contratti di appalto e non solo di subappalto – lo avrebbe previsto in maniera esplicita. A mio parere questo passo, associato alla futura pubblicazione della norma UNI di cui è recentemente terminata la fase di inchiesta pubblica, potrebbero aiutare a fare chiarezza sull'applicazione del DPR 177/2011 in attesa che, quanto prima, possa essere sostituito da uno specifico titolo aggiuntivo nel D.Lgs. 81/08. Attività sulla quale, da anni, sono particolarmente impegnato.
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Ricordo che ci sono ancora pochi giorni per proporre propri commenti al progetto UNI1607706: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - Criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi. L’inchiesta è aperta fino al 5 gennaio 2024, data entro la quale tutti gli stakeholders sono invitati a formulare commenti e/o proposte di integrazione e modifica. Al fine di poter completare l'iter procedurale ed arrivare a una norma di specifica utilità per tutti, è importante che pervengano il maggior numero possibile di proposte qualificate. Ricordo il link per contribuire all'iniziativa: https://lnkd.in/dZeSns8C
Dettaglio IPF
https://www.uni.com
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