Deposito temporaneo dei rifiuti: la “Legge rilancio” ripristina i limiti ordinari

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Con la L. 17 luglio 2020 n° 77 di conversione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio, il “Decreto rilancio” 19 maggio 2020 n° 34 in tema di sicurezza, ambiente ed energia è legge.

Tra le misure varate per agevolare le attività economiche nella ripresa post-Covid – e, duole dirlo, in apparente contraddizione con queste – segnaliamo, all’art. 228-bis, l’abrogazione dell’art. 113-bis del D.L “Cura Italia” 17 marzo 2020, n° 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n° 27, che aveva aumentato i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti. Tale modifica si era resa necessaria nel contesto eccezionale della pandemia da Covid-19, a fronte delle annose carenze del sistema impiantistico nazionale per alcune tipologie di rifiuti.

Art 228-bis L. 17 luglio 2020, n° 77

Abrogazione dell’art. 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n° 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n° 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.

  1. L’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n° 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n° 27, è abrogato.

Come evidenziato in questo post LinkedIn dal prof. Angelo Merlin, avvocato esperto di diritto penale ambientale, l’ampliamento dei limiti del deposito temporaneo dei rifiuti presentava evidenti problematiche interpretative, tra le quali il rapporto con il limite temporale di un anno prevista dalla nozione di discarica all’art. 2 lett. g del Testo Unico Ambientale.

Nonostante l’abrogazione dell’art. 113-bis del D.L 17 marzo 2020, n° 18, e il conseguente ripristino dei limiti quantitativi e temporali ordinari del deposito temporaneo, permetta di superare tout court tali problematiche, certamente non rappresenta una soluzione efficace alla gestione dei rifiuti in azienda ai tempi del Covid-19. In più, con il recepimento delle direttive del Pacchetto Economia Circolare alle porte, dovremo attenderci nuove criticità su questo fronte, in attesa di un parco impianti italiano adeguato agli obiettivi europei di circolarità.

ATTENZIONE: Si raccomanda comunque di verificare le eventuali ordinanze specifiche emanate dalle Regioni sulla base dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, con le quali sono state introdotte forme straordinarie di gestione dei rifiuti sui territori di competenza.
La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020, infatti, ha previsto la possibilità, per le amministrazioni regionali, di consentire il deposito temporaneo dei rifiuti fino a un quantitativo massimo doppio dell’ordinario (art. 183, c. 1, lett. bb, punto 2, D.Lgs. 152/2006) e un limite temporale fino a 18 mesi.
La maggior parte delle Regioni ha stabilito che tali disposizioni eccezionali siano applicabili, dalla data della pubblicazione delle ordinanze, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre ai successivi trenta giorni necessari al ripristino del servizio pubblico – salvo reiterazione come previsto dall’art. 191 D.Lgs. 152/06.

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