Diritto e Fisco | Articoli

Reintegro al lavoro dopo licenziamento ingiusto

14 Marzo 2019 | Autore:
Reintegro al lavoro dopo licenziamento ingiusto

Non solo in caso di licenziamento discriminatorio o per insussistenza dei motivi del licenziamento disciplinare: anche nel caso di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il dipendente può sperare di riavere il suo posto.

L’abrogazione del vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ha portato uno stravolgimento nelle cause di impugnazione del licenziamento. Se, in precedenza, la regola imponeva la reintegra sul posto tutte le volte in cui il giudice dichiarava illegittimo il licenziamento per carenza dei presupposti o violazione della legge, oggi invece l’impostazione è ribaltata e, di norma, al lavoratore spetta solo un risarcimento. Solo nelle ipotesi più gravi il dipendente può ambire ad essere riammesso in azienda; ma si tratta di un’eccezione. La giurisprudenza ha allargato questa finestra garantendo il diritto a riavere le proprie mansioni anche nel caso in cui il fatto contestato sia insussistente. A ribadirlo è una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa [1] che ci offre lo spunto per ritornare sul tema e trattarlo in modo più completo e unitario. Vediamo dunque quando spetta il reintegro al lavoro dopo il licenziamento ingiusto alla luce di quelle che sono le indicazioni della giurisprudenza.

Licenziamento ingiusto: quando scatta?

Tanto il licenziamento disciplinare quanto quello per motivi aziendali possono essere “ingiusti” o meglio illegittimi. Si pensi, nel primo caso, ad un comportamento punito più severamente rispetto a quanto un principio di proporzionalità richiederebbe oppure all’ipotesi in cui al dipendente venga contestata una violazione che in realtà non ha mai posto. Nel secondo caso, si pensi invece a un’azienda che licenzia un dipendente per crisi quando i bilanci dimostrano il contrario, o che dichiara di aver cessato la mansione, quando invece alla stessa viene adibito un altro lavoratore in sostituzione di quello licenziato.

Tutte le volte in cui il licenziamento viene ritenuto illegittimo, il dipendente ha la possibilità di impugnarlo. Lo deve fare con due passaggi. Il primo è l’invio di una raccomandata all’azienda in cui dichiara la volontà di contestare il licenziamento perché ritenuto ingiusto; non c’è bisogno, in questa fase, di indicare i motivi. La lettera deve essere spedita entro 60 giorni da quando è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento. Il secondo passaggio è il deposito dell’atto di ricorso in tribunale, che deve avvenire entro 180 giorni da quando il dipendente ha spedito la lettera di contestazione del licenziamento.

Il mancato rispetto di uno di questi termini comporta l’impossibilità di difendersi e, quindi, di ottenere tutela dal giudice.

Licenziamento ingiusto: cosa fare?

Il dipendente può trattare con l’azienda prima di arrivare in tribunale. Può farlo sia chiedendo la convocazione di una commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sia agendo in prima persona nell’ottica di intavolare una trattativa e raggiungere un accordo.

Per i lavoratori nuovi assunti dopo il 6 marzo 2015, e quindi con un contratto di lavoro a tutele crescenti, il datore di lavoro può proporre la cosiddetta offerta di conciliazione al fine di evitare la causa e ferma restando la possibilità per le parti di raggiungere ogni altra modalità di conciliazione. La conciliazione – che deve avvenire o presso l’Ispettorato del lavoro o presso un sindacato – implica l’offerta, entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, di un’indennità con assegno circolare.

L’indennità è pari a mezza mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 1,5 e non superiore a 6 mensilità.

L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta:

  • l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento;
  • la rinuncia all’impugnazione del licenziamento (anche se il lavoratore l’ha già proposta).

L’importo dell’assegno è esente da imposte e da contribuzione previdenziale; le eventuali ulteriori somme a chiusura di ogni altra pendenza (ad es. correlate a richieste di differenze retributive) sono soggette al regime contributivo e fiscale ordinario.

Licenziamento ingiusto: mi spetta riavere il posto o il risarcimento?

Se si finisce, invece, in causa sarà il giudice a stabilire se il licenziamento deve ritenersi illegittimo e, in questo caso, cosa spetta al lavoratore. Il tutto però nell’ambito della cornice fissata dalla legge che, come detto in apertura, prevede il risarcimento del danno come regola generale. Eccezionalmente è prevista la reintegra sul posto. Vediamo allora quando al dipendente spetta il reintegro al lavoro dopo licenziamento ingiusto:

Licenziamento discriminatorio

Il licenziamento si considera “discriminatorio” quando viene comminato per una delle seguenti cause:

  • per motivi diretti alla discriminazione sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali;
  • durante o a causa della fruizione dei congedi per maternità e paternità;
  • per causa di matrimonio.

In questi casi, al dipendente spetta:

  • la reintegrazione sul posto di lavoro;
  • il risarcimento del danno subito (pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in misura non inferiore a 5 mensilità);
  • il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Nel momento in cui il giudice ordina la reintegra, il datore deve riammettere il dipendente in azienda. Quest’ultimo deve riprendere servizio entro 30 giorni da quando gli è stato comunicato l’invito del datore di lavoro.

In alternativa alla reintegra, il dipendente però può preferire un risarcimento (meglio detta indennità sostitutiva della reintegra) pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr. La richiesta di tale indennità – che si somma al risarcimento del danno subito – deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Licenziamento verbale

Il licenziamento deve essere sempre scritto. Nel caso in cui sia intimato in forma orale spetta la reintegra. Si applicano quindi le regole che abbiamo visto al precedente punto.

Licenziamento per mancanza di giustificato motivo oggettivo per disabilità fisica o psichica del lavoratore

Anche in questo caso al dipendente spetta la reintegrazione sul posto più un’indennità risarcitoria (pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, in misura non inferiore a 5 mensilità) oltre ovviamente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In alternativa, anche in questo caso il lavoratore può optare per una indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr) oltre ovviamente all’indennità risarcitoria.

Licenziamento per fatti insussistenti

Se il licenziamento viene intimato ponendo a fondamento dello stesso dei fatti che in realtà non esistono (ad esempio la cessazione delle mansioni o la cessione del ramo di azienda, un imminente fallimento, una violazione disciplinare mai commessa), il dipendente ha diritto al reintegro sul posto.

Con la sentenza in commento la Cassazione afferma che se la ricostruzione dei fatti dedotta a fondamento del motivo di licenziamento (sia esso di natura disciplinare o per questioni attinenti all’organizzazione e alla produzione aziendale) è manifestamente insussistente, l’unica sanzione applicabile consiste nella cosiddetta “tutela reale” ossia la reintegrazione del dipendente sul posto. 

Dunque, se il fatto esposto nella lettera di licenziamento è “inventato di sana pianta” rimane solo e unicamente la protezione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il giudice non ha margini di scelta tra reintegra (cui si accompagna l’indennità risarcitoria fino a un massimo di 12 mensilità), dovuta se il fatto è manifestamente insussistente, e semplice indennizzo risarcitorio che si potrà applicare, dunque, solo negli altri casi di illegittimità del licenziamento illegittimo (disciplinare o per giustificato motivo oggettivo).

note

[1] Cass. sent. n. 7167/2019.

Autore immagine mano che fa cadere cubetti con disegno di uomo di Andrii Yalanskyi

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA