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Document 52021PC0189

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità

COM/2021/189 final

Bruxelles, 21.4.2021

COM(2021) 189 final

2021/0104(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 164 final} - {SWD(2021) 150 final} - {SWD(2021) 151 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva 2014/95/UE, direttiva NFRD), che modifica la direttiva contabile, è stata adottata nel 2014 1 . Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD hanno dovuto adempiere l'obbligo di informativa conformemente alle sue disposizioni per la prima volta nel 2018 (per l'esercizio finanziario 2017).

La direttiva NFRD si applica agli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata 2 . La direttiva NFRD esenta dagli obblighi di informativa le imprese figlie qualora la loro impresa madre predisponga l'informativa per l'intero gruppo, comprese le imprese figlie. Sono circa 11 700 le imprese soggette agli obblighi di informativa previsti dalla direttiva NFRD 3 .

La direttiva NFRD ha introdotto l'obbligo per le imprese di fornire sia informazioni attinenti al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sui loro risultati, sulla loro situazione e sul loro andamento (la prospettiva outside-in) sia informazioni inerenti al loro impatto sulle persone e sull'ambiente (la prospettiva inside-out). Tale principio è spesso denominato "principio della doppia rilevanza".

Conformemente alla direttiva NFRD nel 2017 la Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti in materia di comunicazione rivolti alle imprese 4 . Nel 2019 ha pubblicato ulteriori orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima 5 . Tali orientamenti non hanno migliorato in misura sufficiente la qualità delle informazioni divulgate dalle imprese a norma della direttiva NFRD.

La Commissione europea si è impegnata a proporre una revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel Green Deal europeo e nel suo programma di lavoro 2020 6 . Il Green Deal europeo mira a trasformare l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra 7 . Esso intende dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'UE partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. La revisione della direttiva NFRD contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio dei cittadini. Essa rafforzerà l'economia sociale di mercato dell'UE, contribuendo a garantire che sia pronta per il futuro e che generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti. Tali obiettivi sono di particolare rilevanza alla luce dei danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID‑19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa.

In linea con il piano d'azione sulla finanza sostenibile della Commissione l'UE ha adottato una serie di misure per garantire che il settore finanziario svolga un ruolo significativo nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo 8 . Il miglioramento dei dati comunicati dalle imprese riguardo ai rischi di sostenibilità a cui sono esposte e all'impatto che esse producono sulle persone e sull'ambiente è essenziale per l'efficace attuazione del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Rendendo le imprese più responsabili e trasparenti per quanto riguarda il loro impatto sulle persone e sull'ambiente la presente proposta può inoltre contribuire a rafforzare le relazioni tra il mondo imprenditoriale e la società. La proposta è inoltre destinata a creare opportunità per le imprese, gli investitori, la società civile e altri portatori di interessi al fine di migliorare in maniera radicale il modo in cui le informazioni sulla sostenibilità sono comunicate e utilizzate grazie alle tecnologie digitali. A dicembre del 2019, nelle sue conclusioni sull'Unione dei mercati dei capitali, il Consiglio ha sottolineato l'importanza di disporre di informazioni affidabili, comparabili e pertinenti in materia di rischi, opportunità e impatto in termini di sostenibilità e ha invitato la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di una norma europea di informativa non finanziaria 9 .

Nella sua risoluzione sulla finanza sostenibile del maggio 2018 il Parlamento europeo ha auspicato l'ulteriore sviluppo di requisiti di rendicontazione nel quadro della direttiva NFRD 10 . Nella sua risoluzione del dicembre 2020 sul governo societario sostenibile il Parlamento europeo ha accolto con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva NFRD, ha chiesto di estendere l'ambito di applicazione della direttiva NFRD ad ulteriori categorie di imprese e ha accolto con favore l'impegno della Commissione a sviluppare norme dell'UE in materia di informativa di carattere non finanziario 11 . Il Parlamento europeo ha inoltre ritenuto che le informazioni di carattere non finanziario pubblicate dalle imprese ai sensi della direttiva NFRD dovrebbero essere soggette a un obbligo di revisione contabile.

I principali fruitori delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese sono gli investitori e le organizzazioni non governative, le parti sociali e altri portatori di interessi. Gli investitori, compresi i gestori di patrimoni, desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità comportano per i loro investimenti, nonché l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente. Le organizzazioni non governative, le parti sociali e altri portatori di interessi si aspettano che le imprese rispondano maggiormente dell'impatto delle loro attività sulle persone e sull'ambiente.

Il quadro giuridico vigente non garantisce il soddisfacimento delle esigenze di informazione di questi utenti. Il motivo è che alcune imprese da cui gli utenti si aspettano informazioni sulla sostenibilità non le comunicano, mentre molte delle imprese che invece le comunicano omettono alcune informazioni che sono tuttavia pertinenti per gli utenti. Le informazioni, ove comunicate, sono spesso non abbastanza attendibili e non abbastanza comparabili tra le varie imprese. Le informazioni sono spesso difficili da reperire per gli utenti e raramente sono disponibili in un formato digitale leggibile da un dispositivo automatico. Le informazioni sulle attività immateriali, comprese le attività immateriali generate internamente, non sono comunicate in misura sufficiente, sebbene tali attività rappresentino la maggioranza degli investimenti del settore privato nelle economie avanzate (ad esempio capitale umano, marchio nonché proprietà intellettuale e attività immateriali legate alla ricerca e allo sviluppo).

Le esigenze di informazione degli utenti sono notevolmente aumentate negli ultimi anni e quasi certamente tale tendenza è destinata a proseguire. I motivi sono vari. Innanzitutto gli investitori sono sempre più consapevoli del fatto che le questioni di sostenibilità possono mettere a rischio i risultati finanziari delle imprese. Un altro motivo è rappresentato dalla crescita del mercato dei prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzare determinati obiettivi di sostenibilità. Un ulteriore motivo è costituito dalla normativa, tra cui il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento sulla tassonomia. Per effetto di questi due regolamenti i gestori di patrimoni e i consulenti finanziari necessitano di ricevere maggiori informazioni sulla sostenibilità dalle partecipate 12 . Infine la pandemia di COVID‑19 è probabilmente destinata ad accelerare ulteriormente la crescita della domanda di informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese, ad esempio per quanto riguarda la vulnerabilità dei lavoratori e la resilienza delle catene di fornitura.

Esiste pertanto un crescente divario tra le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese e le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate. Da un lato ciò significa che gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto dei rischi legati alla sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. Ciò potrebbe a sua volta creare rischi sistemici che minacciano la stabilità finanziaria. Dall'altro lato il divario si traduce nell'impossibilità per gli investitori di convogliare risorse finanziarie verso imprese con attività e modelli aziendali sostenibili. A sua volta ciò compromette il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e inoltre ostacola la capacità dei portatori di interessi di esigere che le imprese rendano conto del loro impatto sulle persone e sull'ambiente, creando un deficit di responsabilità che potrebbe compromettere il funzionamento efficace dell'economia sociale di mercato.

La situazione attuale è problematica anche per le imprese che devono comunicare le informazioni. A causa della scarsa precisione nelle disposizioni attuali e dell'esistenza di un numero elevato di quadri e principi privati, diventa difficile per le imprese sapere esattamente quali informazioni comunicare. Spesso le imprese incontrano difficoltà a ottenere le informazioni che esse stesse hanno la necessità di ricevere dai fornitori, dai clienti e dalle partecipate. Molte imprese sono invitate dai portatori di interessi a fornire informazioni sulla sostenibilità in aggiunta alle informazioni che esse già comunicano in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente. Tutto ciò genera costi superflui per le imprese.

L'obiettivo della presente proposta è pertanto migliorare l'informativa sulla sostenibilità al minor costo possibile, al fine di sfruttare meglio il potenziale offerto dal mercato unico europeo per contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, conformemente al Green Deal europeo e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

La proposta mira a garantire che siano messe a disposizione del pubblico informazioni adeguate riguardo ai rischi che le questioni di sostenibilità presentano per le imprese e all'impatto delle imprese stesse sulle persone e sull'ambiente. Ciò significa che le imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità dovrebbero comunicare tali informazioni e che le imprese dovrebbero comunicare tutte le informazioni che gli utenti considerano pertinenti. Le informazioni comunicate dovrebbero essere comparabili e attendibili e gli utenti dovrebbero poterle reperire con facilità e utilizzarle agevolmente con l'ausilio di tecnologie digitali. Ciò comporta la necessità di modificare lo stato delle informazioni sulla sostenibilità in modo da renderlo più comparabile a quello delle informazioni di carattere finanziario.

La proposta contribuirà a ridurre i rischi sistemici per l'economia. Migliorerà inoltre l'assegnazione di capitale finanziario alle imprese e alle attività che affrontano problemi sociali, sanitari e ambientali. Infine aumenterà la responsabilità delle imprese per quanto riguarda il loro impatto sulle persone e sull'ambiente, migliorando così la fiducia tra le imprese e la società.

La proposta mira a ridurre i costi superflui sostenuti dalle imprese in relazione all'informativa sulla sostenibilità e a creare le condizioni perché esse possano soddisfare in maniera efficiente la crescente domanda di informazioni sulla sostenibilità. Essa fornirà chiarezza e certezza per quanto riguarda le informazioni sulla sostenibilità che devono essere comunicate e farà in modo che i redattori possano ottenere più facilmente dai propri partner commerciali (fornitori, clienti e partecipate) le informazioni di cui necessitano ai fini dell'informativa. La proposta dovrebbe inoltre ridurre il numero delle richieste che le imprese ricevono per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità in aggiunta a quelle normalmente divulgate nelle relazioni annuali.

A livello internazionale è stata varata una serie di iniziative importanti che intendono contribuire al conseguimento della convergenza e dell'armonizzazione in tutto il mondo dei principi di informativa sulla sostenibilità. L'UE sostiene appieno questo obiettivo ambizioso. Le imprese e gli investitori dell'UE che operano a livello internazionale trarranno vantaggio da tale processo di convergenza e armonizzazione. La Commissione sostiene le iniziative avviate dal G20, dal G7, dal Consiglio per la stabilità finanziaria e da altri soggetti nell'intento di creare un impegno internazionale per lo sviluppo di principi di riferimento globali in materia di informativa sulla sostenibilità che trarrebbero spunto dal lavoro svolto dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. La proposta dell'International Financial Reporting Standards Foundation (Fondazione IFRS) di creare un nuovo organismo di normalizzazione in materia di sostenibilità (Sustainability Standards Board) è particolarmente pertinente in tale contesto, così come lo è il lavoro già svolto nell'ambito di iniziative consolidate quali la Global Reporting Initiative (GRI), il Sustainability Accounting Standards Board (SASB), l'International Integrated Reporting Council (IIRC), il Climate Disclosure Standards Board (CDSB) e il CDP (ex Carbon Disclosure Project). La presente proposta intende ispirarsi alle iniziative internazionali in materia di informativa sulla sostenibilità apportandovi il proprio contributo. I principi dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere elaborati attraverso una cooperazione costruttiva bilaterale con le principali iniziative internazionali e dovrebbero, per quanto possibile, allinearsi con tali iniziative pur tenendo conto delle specificità europee.

La presente proposta consiste in una direttiva recante modifica di quattro atti legislativi vigenti. In primo luogo modificherebbe la direttiva contabile, mediante la revisione di alcune delle disposizioni esistenti e l'integrazione di nuove disposizioni in materia di informativa sulla sostenibilità. Modificherebbe inoltre la direttiva sulla revisione legale dei conti e il regolamento sulle revisioni affinché contemplino la revisione delle informazioni sulla sostenibilità. Infine modificherebbe la direttiva sulla trasparenza per estendere l'ambito di applicazione degli obblighi di informativa sulla sostenibilità alle imprese i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati e per chiarire il regime di vigilanza applicabile alle informazioni sulla sostenibilità fornite da tali imprese.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La direttiva NFRD, il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento sulla tassonomia costituiscono le componenti centrali degli obblighi di informativa sulla sostenibilità su cui si fonda la strategia dell'UE per la finanza sostenibile. Tale quadro giuridico ha lo scopo di creare un flusso coerente e uniforme di informazioni sulla sostenibilità lungo l'intera catena del valore nel settore dei servizi finanziari.

La presente proposta si basa sugli obblighi di informativa in materia di sostenibilità previsti dalla direttiva NFRD e ne prevede la revisione, al fine di renderli più coerenti con il quadro giuridico più ampio in materia di finanza sostenibile, compresi il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento sulla tassonomia, e di ricollegarsi agli obiettivi del Green Deal europeo.

Il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari regola la modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari (compresi i gestori di patrimoni e i consulenti finanziari) dovrebbero comunicare le informazioni sulla sostenibilità agli investitori finali e ai proprietari di attivi. Per poter adempiere gli obblighi stabiliti dal regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e riuscire, in definitiva, a soddisfare le esigenze degli investitori finali, compresi i singoli investitori e le famiglie, i partecipanti ai mercati finanziari necessitano di ricevere informazioni adeguate dalle partecipate. La presente proposta mira pertanto a garantire che le partecipate comunichino le informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno per poter adempiere i rispettivi obblighi di informativa a norma del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il regolamento sulla tassonomia istituisce un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili, allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e combattere il greenwashing dei prodotti finanziari "sostenibili". Esso impone alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD di comunicare taluni indicatori che rivelano in che misura le loro attività sono ecosostenibili secondo la tassonomia. Tali obblighi di informativa saranno precisati da un atto delegato distinto della Commissione. Questi indicatori sono complementari rispetto alle informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi della direttiva NFRD stessa e le imprese dovranno comunicarli unitamente ad altre informazioni sulla sostenibilità di cui la NFRD impone la divulgazione.

La presente proposta mira a garantire che gli obblighi di informativa delle imprese siano coerenti con la tassonomia. Tale obiettivo sarà raggiunto soprattutto attraverso i principi proposti in materia di informativa sulla sostenibilità. Tali principi terranno conto degli indicatori che le imprese sono tenute a divulgare per indicare in che misura le loro attività sono ecosostenibili in base alla tassonomia; terranno inoltre conto dei criteri di vaglio e dei valori limite entro i quali si ritiene che un'attività non arrechi un danno significativo secondo quanto previsto dalla tassonomia.

Rispetto agli obblighi di informativa sulla sostenibilità di cui alla direttiva NFRD, la presente proposta introduce alcune novità, in particolare:

estende la portata degli obblighi di informativa ad altre imprese, comprese tutte le imprese di grandi dimensioni e le imprese quotate (ad eccezione delle microimprese quotate in borsa);

impone l'obbligo di certificazione delle informazioni sulla sostenibilità;

specifica in maggior dettaglio le informazioni che le imprese dovrebbero comunicare e impone loro di comunicarle nel rispetto di principi obbligatori dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità;

prevede che tutte le informazioni siano pubblicate nell'ambito delle relazioni sulla gestione redatte dalle imprese e siano divulgate in un formato digitale leggibile da un dispositivo automatico.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta contribuisce al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, consentendo agli investitori e ad altri portatori di interessi di accedere a informazioni comparabili sulla sostenibilità provenienti dalle partecipate in tutta l'UE. Nell'ambito del piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali (COM(2020) 590 final) la Commissione presenterà una proposta legislativa per l'istituzione di una piattaforma digitale attiva a livello dell'UE per l'accesso a informazioni finanziarie e di sostenibilità comunicate al pubblico dalle imprese (punto di accesso unico europeo o ESAP). La presente proposta integra tale iniziativa, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final) attraverso l'introduzione della taggatura digitale obbligatoria delle informazioni sulla sostenibilità comunicate.

La presente proposta prende in considerazione il programma di lavoro della Commissione per il 2021, in particolare l'iniziativa in materia di governance societaria sostenibile, di prossima attuazione, e l'impegno della Commissione, contenuto nel Green Deal europeo, a intensificare le attività volte a contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità e a coadiuvare le imprese e altri portatori di interessi nell'elaborazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale nell'UE e a livello internazionale.

La presente proposta è in linea con la proposta della Commissione volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi 13 . È inoltre in linea con la proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle grandi imprese quotate in borsa dell'UE attraverso la condivisione di informazioni relative alle politiche delle imprese in materia di diversità 14 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 50 TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione di misure dell'UE volte a realizzare la libertà di stabilimento nel mercato unico nel diritto societario. Costituisce inoltre la base giuridica delle direttive 2013/34/UE, 2006/43/CE, 91/674/CEE e 86/635/CEE ed è uno dei fondamenti giuridici della direttiva 2004/109/CE. L'articolo 50 TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di deliberare mediante direttive. Inoltre l'articolo 114 TFUE è una disposizione giuridica generale il cui obiettivo è instaurare il mercato unico o garantirne il funzionamento, nella fattispecie la libera circolazione dei capitali. L'articolo 114 TFUE è il fondamento giuridico per la modifica della direttiva 2004/109/CE da parte della presente direttiva.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La direttiva contabile, modificata dalla direttiva NFRD, disciplina già la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità nell'UE. Sono necessarie norme in materia di trasparenza per garantire la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria in tutta l'UE. Norme comuni concernenti l'informativa sulla sostenibilità e la sua certificazione assicurano condizioni di parità per le imprese stabilite nei vari Stati membri. L'esistenza di differenze significative tra gli Stati membri in termini di obblighi di informativa sulla sostenibilità e di certificazione genera ulteriori costi e complessità per le imprese che operano a livello transnazionale. Ciò si ripercuote negativamente sul mercato unico. L'azione isolata dei singoli Stati membri non è in grado di garantire la coerenza e la comparabilità degli obblighi in materia di informativa sulla sostenibilità in tutta l'UE.

Inoltre solo l'intervento dell'UE può garantire che le norme in materia di informativa sulla sostenibilità siano coerenti con altri atti normativi dell'UE, compresi il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento sulla tassonomia, e con gli atti di esecuzione e gli atti delegati adottati ai sensi di tali normative.

Nelle giurisdizioni di tutto il mondo l'informativa sulla sostenibilità è oggetto di un crescente interesse e di un intervento normativo sempre più esteso. L'UE deve pertanto elaborare un approccio coerente ed esaustivo all'informativa sulla sostenibilità ai fini di un impegno costruttivo con i suoi partner internazionali. Rispetto all'azione isolata degli Stati membri l'intervento dell'UE può garantire un significativo contributo europeo all'evoluzione delle politiche a livello globale, al fine di difendere meglio gli interessi delle imprese europee e degli altri portatori di interessi.

Proporzionalità

Un elemento centrale della presente proposta è costituito dall'obbligo, per talune categorie di imprese, di comunicare le informazioni conformemente a principi obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità. Come per la comunicazione di informazioni di carattere finanziario, sono necessari principi comuni volti a garantire la comparabilità e la pertinenza delle informazioni comunicate. Principi comuni in materia di informativa sono inoltre destinati a facilitare notevolmente la digitalizzazione e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità nonché l'applicazione dei relativi obblighi.

La presente proposta intende introdurre l'obbligo di certificazione delle informazioni sulla sostenibilità comunicate, affinché tali informazioni siano attendibili. Prevede inoltre l'obbligo per le imprese di sottoporre a taggatura digitale le informazioni sulla sostenibilità comunicate. La taggatura digitale è essenziale per sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali nell'ottica di un miglioramento radicale delle modalità di utilizzo delle informazioni sulla sostenibilità. L'UE ha già introdotto un obbligo di taggatura digitale delle informazioni di carattere finanziario 15 .

La presente proposta adotta un approccio proporzionato per determinare quali imprese saranno soggette agli obblighi di informativa. Non impone nuovi obblighi alle piccole e medie imprese (PMI), fatta eccezione per le PMI quotate nei mercati regolamentati dell'UE. La proposta esenta le microimprese quotate dagli obblighi in materia di informativa 16 .

La Commissione adotterà principi applicabili alle imprese di grandi dimensioni e, separatamente, principi proporzionati applicabili alle PMI. I principi per le PMI saranno proporzionati alle capacità e alle risorse di tali imprese. Mentre le PMI quotate in mercati regolamentati sarebbero tenute a utilizzare tali principi proporzionati, le PMI non quotate, che costituiscono la grande maggioranza delle PMI, potranno scegliere di utilizzarli su base volontaria.

Scelta dello strumento

La presente proposta consta di una direttiva che modifica alcune disposizioni della direttiva contabile, della direttiva sulla trasparenza, della direttiva sulla revisione legale dei conti e del regolamento sulla revisione legale dei conti, garantendo così coerenza tra le disposizioni pertinenti di questi quattro strumenti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Ad aprile del 2021 la Commissione ha pubblicato un documento relativo al controllo dell'adeguatezza del quadro dell'UE per l'informativa societaria di carattere finanziario e non finanziario, unitamente a un riesame obbligatorio di taluni aspetti della direttiva NFRD 17 . La conclusione principale del controllo di adeguatezza e del riesame è che le informazioni sulla sostenibilità attualmente comunicate dalle imprese non soddisfano le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate e che la Commissione dovrebbe pertanto proporre una revisione della direttiva NFRD. Ciò è coerente con le risultanze della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta (cfr. in prosieguo).

Consultazioni dei portatori di interessi

Le seguenti attività di consultazione hanno contribuito a definire il contenuto della presente proposta.

Consultazione pubblica online da marzo a luglio del 2018 per preparare il controllo dell'adeguatezza del quadro dell'UE per l'informativa societaria.

Consultazione online mirata da febbraio a marzo del 2019 per contribuire all'elaborazione di orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima.

Consultazione online mirata tra imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD, condotta per conto della Commissione da consulenti esterni (CEPS) da dicembre 2019 a marzo 2020.

Osservazioni online per la valutazione d'impatto iniziale della Commissione ai fini della revisione della direttiva NFRD, da gennaio a febbraio 2020.

Consultazione pubblica aperta online sulla revisione della direttiva NFRD, da febbraio a giugno 2020.

Indagine mirata online presso le PMI (gruppo PMI) sul tema dell'informativa sulla sostenibilità, da marzo a maggio 2020.

La Commissione ha inoltre organizzato seminari multipartecipativi concernenti il concetto di rilevanza (novembre 2019) e la certificazione delle informazioni sulla sostenibilità (dicembre 2020); a maggio del 2020 ha inoltre organizzato riunioni di consultazione distinte con vari gruppi di portatori di interessi (imprese, organizzazioni della società civile e organizzazioni sindacali).

Le consultazioni hanno evidenziato differenze tra gli utenti e i redattori delle informazioni sulla sostenibilità. Gli utenti preferiscono tendenzialmente prescrizioni esaustive e dettagliate in materia di informativa. I redattori hanno espresso preoccupazione riguardo ai costi derivanti da tali prescrizioni e spesso si sono espressi a favore del mantenimento di un ampio margine di discrezionalità riguardo al contenuto dell'informativa e alle relative modalità di comunicazione.

Dalla consultazione pubblica aperta sulla revisione della direttiva NFRD è tuttavia emerso un netto sostegno all'introduzione di principi obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità (oltre l'80 % di tutti i partecipanti, compreso l'81 % dei partecipanti che sono o rappresentano imprese che redigono relazioni sulla sostenibilità). Molti portatori di interessi hanno sottolineato che, nell'elaborare principi di informativa sulla sostenibilità, l'UE dovrebbe agire sulla base delle iniziative internazionali di normazione e in coerenza con le stesse. I portatori di interessi hanno inoltre evidenziato la necessità di chiarire l'obbligo di informativa alla luce del principio della doppia rilevanza.

Dalle consultazioni è inoltre emerso un forte sostegno a favore di misure volte a garantire l'allineamento degli obblighi di informativa sulla sostenibilità previsti dalla direttiva NFRD con la legislazione pertinente dell'UE, in particolare il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento sulla tassonomia.

I portatori di interessi hanno opinioni diverse sulle categorie di imprese che dovrebbero essere soggette agli obblighi di informativa. La maggioranza delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni sindacali auspica l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva NFRD a un'ampia gamma di imprese, comprese le PMI e le imprese di grandi dimensioni non quotate. Molte istituzioni finanziarie e numerosi gestori di patrimoni sono a favore dell'introduzione di obblighi di informativa proporzionati per le PMI, soprattutto per quelle quotate in borsa. Le principali associazioni di imprese si sono dichiarate sostanzialmente contrarie all'estensione dell'ambito di applicazione degli obblighi di informativa. Le organizzazioni che rappresentano le PMI, e la maggioranza delle stesse PMI, si oppongono all'introduzione di prescrizioni obbligatorie per le PMI ma restano aperte all'eventuale introduzione di norme volontarie proporzionate. Diversi gruppi di portatori di interessi hanno proposto di applicare gli obblighi di informativa anche alle imprese di paesi terzi.

Assunzione e uso di perizie

Nell'elaborare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni della task force istituita dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) al fine di sondare la possibilità di elaborare principi europei in materia di informativa sulla sostenibilità 18 . Ha inoltre preso in considerazione le raccomandazioni del presidente del consiglio dell'EFRAG riguardo a eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a elaborare detti principi 19 . La governance dell'EFRAG sarebbe modificata di conseguenza prima che il gruppo presenti un progetto di principi alla Commissione. In particolare dovrebbe essere creato un nuovo pilastro relativo all'informativa sulla sostenibilità che affiancherebbe l'attuale pilastro dell'EFRAG sull'informativa finanziaria. Il nuovo pilastro dovrebbe avere una solida struttura di governance e procedure adeguate che ne rispecchino il ruolo svolto nell'elaborazione di norme. Dovrebbe integrare una più ampia gamma di portatori di interessi rispetto a quelli che solitamente intervengono nella comunicazione di informazioni di carattere finanziario, compresa una rappresentanza equilibrata di esperti provenienti dalle autorità nazionali, dalla società civile e dal settore privato.

La Commissione ha incaricato un consulente di raccogliere dati relativi all'informativa sulla sostenibilità, comprese informazioni sui costi, attraverso un'indagine condotta tra imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD 20 . Ha inoltre incaricato dei consulenti di effettuare un'analisi delle pratiche di mercato e delle pratiche correnti di fornitura di dati, rating e ricerche in materia di sostenibilità per il settore finanziario 21 .

Valutazione d'impatto

I servizi della Commissione hanno redatto una valutazione d'impatto per la presente proposta 22 . Il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo con riserve sul progetto di valutazione d'impatto 23 .

La valutazione d'impatto si è concentrata su scelte strategiche in tre ambiti: 1) standardizzazione - stabilire l'opportunità di elaborare principi dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità e imporne l'uso da parte delle imprese; 2) certificazione (audit) - stabilire se le informazioni sulla sostenibilità comunicate debbano essere oggetto di certificazione e, in caso affermativo, a quale livello; e 3) portata - individuare le categorie di imprese da assoggettare agli obblighi di informativa.

L'opzione strategica preferita che è stata individuata nella valutazione d'impatto prevede:

1)l'obbligo, per tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione, di comunicare le informazioni secondo i principi dell'UE;

2)l'obbligo, per tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione, di chiedere una certificazione limitata delle informazioni sulla sostenibilità comunicate (limited assurance); tale opzione contempla anche la possibilità di introdurre, in una fase successiva, l'obbligo di chiedere una certificazione ragionevole (reasonable assurance); e

3)l'estensione dell'ambito di applicazione a tutte le imprese di grandi dimensioni e a tutte le imprese quotate nei mercati regolamentati dell'UE, fatta eccezione per le microimprese quotate. Rientrerebbero nell'ambito di applicazione anche le imprese non stabilite nell'UE che sono quotate nei mercati regolamentati dell'UE, nonché le imprese figlie stabilite nell'UE le cui imprese madri sono stabilite in paesi terzi.

L'opzione preferita rappresenta il miglior compromesso tra due possibili linee di intervento. La prima è costituita dall'introduzione di disposizioni prescrittive dettagliate in materia di informativa, da un obbligo stringente di certificazione e da un ambito di applicazione ampio. Questa soluzione è assai efficace nel soddisfare le esigenze degli utenti ma è più onerosa per i redattori. La seconda prevede disposizioni meno dettagliate in materia di informativa, un obbligo meno stringente per quanto riguarda la certificazione e un ambito di applicazione più ristretto. Tale soluzione è meno efficace nel soddisfare le esigenze degli utenti ma è anche meno onerosa per i redattori, almeno nel breve periodo. L'obiettivo è ottenere il miglior valore possibile in termini di obiettivi e di costi associati.

L'opzione preferita consente inoltre agli Stati membri di autorizzare prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità diversi dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile a eseguire la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. L'obiettivo è offrire alle imprese la possibilità di attingere a una più vasta gamma di prestatori di servizi di certificazione per ottenere la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

Gli utenti trarranno beneficio da un migliore accesso a informazioni comparabili, pertinenti e affidabili sulla sostenibilità fornite da un maggior numero di imprese. A sua volta ciò avrà per effetto di ridurre i rischi di investimento nel sistema finanziario, intensificare i flussi finanziari verso le imprese che hanno un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente e aumentare la responsabilità delle imprese. I risparmiatori e gli investitori, qualora lo desiderino, potranno così investire in modo sostenibile. Grazie all'opzione proposta, le informazioni sulla sostenibilità sarebbero comunicate da circa 49 000 imprese (75 % del fatturato di tutte le società di capitali), rispetto alle attuali 11 600 (47 % del fatturato di tutte le società di capitali) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD. Tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le società quotate nei mercati regolamentati dell'UE (ad eccezione delle microimprese quotate in borsa) sarebbero tenute ad applicare i principi dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità e a chiedere la certificazione delle informazioni presentate. A titolo di raffronto si calcola che attualmente soltanto il 20 % delle imprese di grandi dimensioni applichi appieno gli eventuali principi di informativa sulla sostenibilità esistenti e che soltanto il 30 % provveda a chiedere un qualche tipo di certificazione della conformità. L'opzione proposta avrà effetti positivi indiretti sul rispetto dei diritti fondamentali, nonché sulle persone e sull'ambiente, in quanto obblighi di informativa più stringenti possono influenzare, migliorandolo, il comportamento delle imprese.

I costi totali che tale opzione comporta per i redattori sono stimati in 1 200 milioni di EUR in termini di costi una tantum e in 3 600 milioni di EUR in termini di costi annuali ricorrenti. Inoltre i redattori sosterranno costi per effetto degli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia 24 . In assenza di intervento da parte dell'UE, si prevede comunque un notevole aumento dei costi sostenuti dai redattori, per via del maggior numero di richieste di informazioni non coordinate inoltrate dagli utenti, dell'assenza di un consenso sulle informazioni che le imprese dovrebbero comunicare per soddisfare le esigenze degli utenti e della persistente difficoltà dei redattori a ottenere dai fornitori, dai clienti e dalle partecipate le informazioni sulla sostenibilità necessarie all'informativa. La mancanza di dati disponibili sufficientemente dettagliati non consente di calcolare i costi che i redattori sosterrebbero in assenza di nuove norme. Si calcola tuttavia che l'adozione di principi potrebbe determinare un risparmio annuo compreso tra 24 200 EUR e 41 700 EUR per impresa (circa 280-490 milioni di EUR l'anno per l'attuale popolazione oggetto della direttiva NFRD e 1 200-2 000 milioni di EUR l'anno nell'ambito dell'opzione preferita), qualora i principi eliminassero completamente la necessità di richiedere ai redattori ulteriori informazioni 25 .

Le imprese dell'UE rischiano di sostenere maggiori costi di informativa rispetto alle imprese di paesi terzi qualora altre giurisdizioni non adottino un approccio analogo a quello delineato nella presente proposta. Ciò potrebbe determinare una disparità di trattamento tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi e dunque essere pregiudizievole sotto il profilo delle condizioni di parità nel mercato unico dell'UE. Al fine di attenuare tale rischio, gli obblighi di informativa di cui nella proposta si applicano alle imprese dell'UE e alle imprese di paesi terzi nonché a qualsiasi impresa di un paese terzo con valori mobiliari quotati in un mercato regolamento dell'UE.

Efficienza normativa e semplificazione

Al fine di contribuire a garantire protezione agli investitori, tutte le imprese quotate in mercati regolamenti dovrebbero, in linea di massima, essere soggette alle medesime norme in materia di divulgazione delle informazioni. Le PMI quotate nei mercati regolamentati dell'UE dovrebbero pertanto adempiere i nuovi obblighi di informativa sulla sostenibilità contenuti nella proposta 26 . Tuttavia gli obblighi per le PMI quotate nei mercati regolamentati dell'UE si applicherebbero soltanto tre anni dopo l'applicazione alle altre imprese, per tenere conto delle relative difficoltà economiche affrontate dalle imprese più piccole a causa della pandemia di COVID‑19. Questo periodo di applicazione progressiva consentirebbe inoltre alle PMI quotate di applicare i nuovi obblighi una volta che le pratiche di comunicazione e certificazione delle informazioni sulla sostenibilità abbiano raggiunto un grado di maturità più elevato. Gli obblighi di informativa contenuti nella presente proposta non si applicherebbero alle PMI con valori mobiliari quotati nei mercati di crescita per le PMI o nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). Inoltre per ragioni di proporzionalità non si applicherebbero alle microimprese quotate nei mercati regolamentati dell'UE.

La presente proposta non impone ad altre PMI di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Tuttavia le PMI non quotate possono decidere di utilizzare volontariamente i principi di informativa sulla sostenibilità che la Commissione adotterà, mediante atti delegati, per la comunicazione di informazioni da parte delle PMI quotate. Tali principi sono intesi a consentire a qualsiasi PMI di comunicare le informazioni in maniera efficiente sul piano dei costi in risposta alle numerose richieste di informazioni che esse ricevono da altre imprese con le quali intrattengono rapporti commerciali, ad esempio enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di grandi dimensioni loro clienti. Intendono inoltre contribuire a stabilire limiti per quanto riguarda le informazioni che le imprese possono ragionevolmente attendersi di ricevere dalle PMI nella loro catena del valore. Tali principi dovrebbero inoltre aiutare le PMI ad attrarre ulteriori investimenti e finanziamenti e a partecipare appieno e contribuire alla transizione verso un'economia sostenibile quale delineata nel Green Deal europeo. I principi applicabili alle PMI fungeranno da riferimento per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità per quanto riguarda il livello delle informazioni sulla sostenibilità che esse potrebbero ragionevolmente richiedere alle PMI loro fornitrici e clienti che operano nella loro catena del valore.

La presente proposta è "pronta per il digitale", in quanto prevede l'obbligo per le imprese di sottoporre a taggatura digitale, sulla base di una tassonomia digitale, le informazioni sulla sostenibilità comunicate.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e osserva i principi in essa enunciati. Essa avrà effetti positivi indiretti sui diritti fondamentali, in quanto l'esistenza di obblighi di informativa più stringenti può influenzare, migliorandolo, il comportamento delle imprese. La proposta dovrebbe servire a rendere le imprese più consapevoli dei diritti fondamentali e a influenzare positivamente il modo in cui esse individuano e gestiscono le ripercussioni negative, reali e potenziali, su tali diritti. Dovrebbe inoltre aumentare i flussi di capitali verso le imprese che rispettano i diritti fondamentali e, in generale, rendere le imprese più responsabili del loro impatto su tali diritti.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio. Le risorse di bilancio esistenti saranno utilizzate per le spese volte a finanziare l'elaborazione dei principi dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Al fine di monitorare i progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione intende sondare la possibilità di organizzare consultazioni periodiche degli utenti e dei redattori, in funzione della disponibilità di risorse finanziarie.

La proposta prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione degli obblighi di certificazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. La relazione sarà accompagnata, se del caso, da proposte legislative per l'introduzione di requisiti più stringenti in materia di certificazione della conformità ("certificazione ragionevole").

La presente proposta non richiede un piano di attuazione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non si ravvisa la necessità di documenti esplicativi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 modifica la direttiva 2013/34/UE ("direttiva contabile").

Il paragrafo 1 dell'articolo 1 estende l'ambito di applicazione degli articoli della direttiva contabile relativi agli obblighi di informativa sulla sostenibilità agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione che, conformemente alla direttiva contabile, non sono società di capitali o non sono considerate società aventi una responsabilità limitata, comprese le banche cooperative, le cooperative di assicurazione e le società di mutua assicurazione, a condizione che esse soddisfino i pertinenti criteri dimensionali.

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 definisce taluni termini necessari per la proposta. Esso introduce e definisce i termini "questioni di sostenibilità" e "informativa sulla sostenibilità", mentre le disposizioni vigenti della direttiva contabile fanno riferimento a "informazioni di carattere non finanziario". Definisce inoltre i termini "prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità" e "attività immateriali".

Il paragrafo 3 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 19 bis della direttiva contabile, che precisa gli obblighi di informativa sulla sostenibilità per determinate imprese. La proposta modifica l'articolo 19 bis come segue:

modifica l'ambito di applicazione soggettivo degli obblighi di informativa, estendendolo a tutte le imprese di grandi dimensioni e a tutte le imprese con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'UE, ad eccezione delle microimprese. Al fine di alleggerire l'onere di informativa per le PMI quotate in borsa è previsto che tali imprese inizino a comunicare le informazioni conformemente alla presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore;

chiarisce il principio della doppia rilevanza, eliminando ogni ambiguità quanto al fatto che le imprese dovrebbero comunicare informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sulla loro attività, nonché informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle imprese sulle persone e sull'ambiente;

precisa in maggior dettaglio le informazioni che le imprese dovrebbero divulgare. Rispetto alle disposizioni vigenti, la proposta introduce nuovi obblighi per le imprese per quanto riguarda la comunicazione di informazioni concernenti la loro strategia, i loro obiettivi, il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza, le principali ripercussioni negative legate all'impresa e alla sua catena del valore, le attività immateriali e la modalità con cui le imprese hanno individuato le informazioni che comunicano;

precisa che le imprese dovrebbero comunicare informazioni qualitative e quantitative, informazioni prospettiche e retrospettive e, a seconda dei casi, informazioni di breve, medio e lungo periodo;

prevede che tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva comunichino le informazioni conformemente ai principi europei in materia di informativa sulla sostenibilità e consente alle PMI quotate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva di comunicare le informazioni conformemente ai principi di informativa sulla sostenibilità specifici per le PMI;

elimina la possibilità per gli Stati membri di consentire alle imprese di comunicare le informazioni richieste in una relazione distinta rispetto alla relazione sulla gestione;

prevede che le imprese figlie esentate pubblichino la relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre che comunica le informazioni a livello di gruppo e includano nella propria relazione (individuale) sulla gestione un riferimento al fatto che l'impresa in questione è esentata dagli obblighi previsti dalla direttiva.

Il paragrafo 4 dell'articolo 1 introduce nella direttiva contabile tre nuove disposizioni, ossia gli articoli 19 ter, 19 quater e 19 quinquies, concernenti i principi di informativa sulla sostenibilità. L'articolo 19 ter conferisce alla Commissione il potere di adottare principi dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità mediante atti delegati e specifica i requisiti per la loro adozione. In primo luogo specifica i criteri minimi di qualità che le informazioni comunicate in conformità dei principi dovrebbero soddisfare. In secondo luogo individua i temi che dovrebbero essere contemplati dai principi. In terzo luogo individua determinati strumenti e iniziative di cui la Commissione dovrebbe tenere particolarmente conto all'atto di decidere il contenuto degli atti delegati, compresi determinati atti legislativi dell'UE, e l'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale concernenti l'informativa sulla sostenibilità. Prevede inoltre che la Commissione adotti una prima serie di principi entro il 31 ottobre 2022. Questa serie di principi dovrebbe precisare le informazioni che le imprese devono comunicare per quanto concerne tutte le questioni di sostenibilità e tutti gli ambiti dell'informativa elencati all'articolo 19 bis, paragrafo 2. Gli atti delegati dovrebbero specificare almeno le informazioni che le imprese devono comunicare per rispondere alle esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Una seconda serie di principi dovrebbe essere adottata entro il 31 ottobre 2023. Questa serie di principi dovrebbe precisare le informazioni complementari che le imprese devono comunicare riguardo alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa elencati all'articolo 19 bis, paragrafo 2, se del caso, e informazioni specifiche per il settore di attività dell'impresa. Infine l'articolo 19 ter prevede che la Commissione riesamini i principi almeno ogni tre anni per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a norme internazionali. L'articolo 19 quater prevede che la Commissione adotti principi di informativa sulla sostenibilità per le piccole e medie imprese entro il 31 ottobre 2023. L'articolo 19 quinquies impone alle imprese di redigere i bilanci e la relazione sulla gestione utilizzando un formato elettronico unico di comunicazione conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione e di marcare (markup) le informazioni sulla sostenibilità secondo quanto specificato in detto regolamento 27 .

Il paragrafo 5 dell'articolo 1 modifica l'articolo 20 disponendo che le imprese quotate che sono soggette a tale disposizione includano un riferimento al genere nella descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione agli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa. Modifica inoltre l'articolo 20 per consentire alle imprese quotate soggette all'articolo 20 di ottemperare ai requisiti di cui alle lettere c), f) e g), includendo le informazioni necessarie nella loro informativa sulla sostenibilità 28 .

Il paragrafo 6 dell'articolo 1 modifica l'articolo 23 della direttiva contabile, chiarendo che il regime di esenzione riguardante il bilancio consolidato e le relazioni sulla gestione consolidate opera indipendentemente dal regime di esenzione relativo all'informativa consolidata sulla sostenibilità. Ciò significa che un'impresa può essere esentata dagli obblighi di informativa finanziaria consolidata ma non dagli obblighi di informativa consolidata sulla sostenibilità. Tale circostanza si verifica ad esempio quando l'impresa capogruppo dell'impresa redige bilanci consolidati e relazioni sulla gestione consolidate conformemente al diritto dell'UE, o a norme equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo, ma non redige relazioni consolidate sulla sostenibilità conformemente al diritto dell'UE, o a norme equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo.

Il paragrafo 7 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 29 bis della direttiva contabile affinché tutti gli obblighi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 bis si applichino ove opportuno alle imprese madri che comunicano le informazioni su base consolidata per l'intero gruppo.

Il paragrafo 8 dell'articolo 1 modifica l'articolo 30 della direttiva contabile al fine di allinearlo alle nuove prescrizioni in materia di informativa sulla sostenibilità. In primo luogo la suddetta disposizione è modificata in modo da prevedere che gli Stati membri garantiscano che, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione nel formato elettronico prescritto nel nuovo articolo 19 quinquies. In secondo luogo la disposizione è modificata in modo da prevedere che, qualora un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità diverso dal revisore legale formuli un giudizio riguardo all'informativa sulla sostenibilità, tale giudizio sia pubblicato unitamente al bilancio d'esercizio e alla relazione sulla gestione. Infine la disposizione è modificata in modo da prevedere che gli Stati membri assicurino che le relazioni sulla gestione contenenti l'informativa sulla sostenibilità siano messe a disposizione del pertinente meccanismo ufficialmente stabilito di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la direttiva sulla trasparenza) quanto prima dopo la loro pubblicazione. Essa specifica che, qualora le imprese che redigono l'informativa sulla sostenibilità non siano quotate nei mercati regolamentati dell'UE, il pertinente meccanismo ufficialmente stabilito dovrebbe essere uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti dello Stato membro nel quale è ubicata la sede legale dell'impresa in questione. Ciò è necessario per includere le informazioni sulla sostenibilità divulgate dalle imprese nel punto di accesso unico europeo che sarà istituito secondo quanto annunciato nell'ambito dell'azione 1 del piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali.

Il paragrafo 9 dell'articolo 1 modifica l'articolo 33 della direttiva contabile, allineando la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa agli obblighi riveduti in materia di informativa sulla sostenibilità. In particolare esso prevede che gli organi di amministrazione, gestione e controllo garantiscano che l'impresa in questione abbia comunicato le informazioni secondo i principi dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità e nel formato digitale richiesto, ed elimina il riferimento alla possibilità, attualmente prevista, di redigere una relazione distinta per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità.

Il paragrafo 10 dell'articolo 1 modifica l'articolo 34 della direttiva contabile per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. In particolare dispone che il revisore legale svolga un incarico di certificazione limitata concernente l'informativa sulla sostenibilità di un'impresa, compresa la conformità delle informazioni comunicate con i principi di informativa, le procedure attuate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate conformemente ai principi, la marcatura dell'informativa sulla sostenibilità e gli indicatori comunicati ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia. Consente inoltre agli Stati membri di autorizzare qualsiasi prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a formulare un giudizio in merito all'informativa sulla sostenibilità sulla base di un incarico di certificazione limitata. Impone inoltre agli Stati membri di garantire l'introduzione di obblighi coerenti per tutti i soggetti e le imprese, compresi i revisori legali e le imprese di revisione contabile, che sono autorizzati a formulare un giudizio sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 11 dell'articolo 1 modifica l'articolo 49 della direttiva contabile, stabilendo le condizioni alle quali è conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati relativi ai principi di informativa sulla sostenibilità di cui al nuovo articolo 19 ter. Esso dispone che, nella preparazione di tali atti, la Commissione tenga conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), a condizione che tale parere tecnico sia elaborato secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e facendo ricorso alle competenze dei pertinenti portatori di interessi, e sia corredato di analisi costi-benefici, che faciliteranno l'adozione di principi da parte della Commissione. Questo paragrafo dispone inoltre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) formuli un parere in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione dei principi. Tale parere sarà formulato entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta pervenuta dalla Commissione. Si tratta di un lasso di tempo ragionevole in quanto l'ESMA parteciperà ai lavori dell'EFRAG e dunque avrà modo di conoscere il contenuto del parere tecnico dell'EFRAG prima che questo sia trasmesso alla Commissione. Prima di adottare i principi la Commissione è inoltre tenuta a consultare il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile. All'occorrenza tali organismi formulano un parere entro due mesi dalla data in cui sono stati consultati dalla Commissione.

Il paragrafo 12 dell'articolo 1 modifica l'articolo 51 della direttiva contabile, specificando le tipologie minime di sanzioni e misure amministrative che gli Stati membri dovrebbero prevedere in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono le disposizioni in materia di informativa sulla sostenibilità della direttiva contabile.

L'articolo 2 modifica la direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza).

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 introduce e definisce il termine "informativa sulla sostenibilità", necessario ai fini della proposta.

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 modifica l'articolo 4 della direttiva sulla trasparenza in modo da prendere in considerazione le informazioni sulla sostenibilità che devono essere comunicate nell'ambito dell'informativa da redigere e pubblicate conformemente alle disposizioni della direttiva. In primo luogo l'articolo è modificato affinché preveda che la relazione finanziaria annuale comprenda attestazioni delle persone responsabili dell'informativa finanziaria presso l'emittente, certificanti che, a quanto loro consta, la relazione sulla gestione è redatta in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, se del caso. L'obbligo di includere l'informativa sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione, derivante dalle modifiche introdotte dalla presente direttiva, ovvia alla necessità di modificare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE. In secondo luogo i riferimenti alle disposizioni della direttiva contabile e della direttiva 2006/43/CE (direttiva sulla revisione legale dei conti) sono aggiornati per quanto riguarda l'obbligo di revisione legale dei bilanci ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva contabile e l'obbligo di dichiarare se i revisori legali o le imprese di revisione contabile abbiano individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione, nonché per quanto riguarda l'obbligo di divulgare la relazione di revisione, compreso il giudizio sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Infine i riferimenti alle disposizioni della direttiva contabile concernenti la stesura della relazione sulla gestione sono aggiornati e modificati in modo da contemplare l'obbligo di informativa sulla sostenibilità. Tali modifiche consentono di estendere gli obblighi di informativa sulla sostenibilità alle imprese quotate nei mercati regolamentati dell'UE (ad eccezione delle microimprese), compresi gli emittenti di paesi terzi. Esse chiariscono inoltre il mandato giuridico delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda il controllo dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 modifica l'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza al fine di autorizzare la Commissione ad adottare misure istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità utilizzati da emittenti di paesi terzi e ad adottare le decisioni necessarie riguardo a tale equivalenza. Eventuali decisioni sull'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità utilizzati da emittenti di paesi terzi non dipenderanno dall'adozione di decisioni in materia di equivalenza riguardanti i principi di informativa finanziaria.

Il paragrafo 4 dell'articolo 2 introduce nella direttiva sulla trasparenza l'articolo 28 quinquies, disponendo che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) emani orientamenti per le autorità nazionali competenti al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda l'informativa sulla sostenibilità. Il regolamento ESMA (regolamento (UE) n. 1095/2010) individua nella direttiva sulla trasparenza uno degli atti legislativi dell'Unione che definiscono l'ambito di intervento dell'ESMA.

L'articolo 3 modifica la direttiva 2006/43/CE (direttiva sulla revisione legale dei conti).

Il paragrafo 1 dell'articolo 3 modifica l'articolo 1 della direttiva sulla revisione legale dei conti, relativo all'oggetto della direttiva, per includere la certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità, ove tale certificazione sia affidata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile che esegue la revisione legale dei bilanci.

Il paragrafo 2 dell'articolo 3 modifica e introduce talune definizioni, necessarie ai fini della proposta, nell'articolo 2 della direttiva sulla revisione legale dei conti. Esso modifica le definizioni di "revisore legale" e di "impresa di revisione contabile" al fine di tenere conto dell'attività potenzialmente svolta da tali soggetti per certificare la conformità dell'informativa sulla sostenibilità, ove pertinente. Inoltre introduce e definisce i termini "certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità" e "informativa sulla sostenibilità".

I paragrafi da 3 a 7 dell'articolo 3 modificano gli articoli da 6 a 11 della direttiva sulla revisione legale dei conti, contenenti le norme riguardanti l'abilitazione, la formazione professionale continua e il mutuo riconoscimento dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, al fine di garantire che i revisori legali abbiano il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze.

Il paragrafo 7 dell'articolo 3 modifica l'articolo 14, che contiene le norme relative alle procedure che le autorità competenti dovrebbero stabilire per l'abilitazione dei revisori legali di altri Stati membri. La modifica è volta a garantire che, qualora lo Stato membro decida di prescrivere al richiedente l'abilitazione una prova attitudinale, tale prova verta anche sulla conoscenza adeguata, da parte del revisore legale, delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro ospitante pertinenti ai fini della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 8 dell'articolo 3 introduce l'articolo 14 bis, che contiene una clausola grandfathering volta a garantire che i revisori legali abilitati possano continuare ad esercitare le revisioni legali dei conti e possano effettuare revisioni dell'informativa sulla sostenibilità una volta che le disposizioni giuridiche modificate siano entrate in applicazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i revisori legali già abilitati acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità attraverso la formazione continua prevista all'articolo 13 della direttiva sulla revisione legale dei conti.

Il paragrafo 9 dell'articolo 3 modifica l'articolo 24 ter per adattare le norme relative all'organizzazione del lavoro dei revisori affinché includano riferimenti al lavoro da questi svolto per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. In particolare l'articolo è modificato in modo tale da disporre che i responsabili della revisione operino attivamente nello svolgimento delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, che nello svolgimento di tali attività il revisore legale assegni tempo e risorse sufficienti all'incarico al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni, che il fascicolo relativo al cliente specifichi i corrispettivi per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e che il file di revisione comprenda informazioni sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, ove eseguita dal revisore legale.

Il paragrafo 10 dell'articolo 3 modifica l'articolo 25 disponendo che gli Stati membri pongano in essere regole adeguate per garantire che i corrispettivi per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità non siano influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile o non siano subordinati ad alcuna condizione.

Il paragrafo 11 dell'articolo 3 inserisce l'articolo 25 ter per estendere le norme della direttiva sulla revisione legale dei conti riguardanti la deontologia professionale, l'indipendenza, l'obiettività, la riservatezza e il segreto professionale, che i revisori dei bilanci sono tenuti a rispettare nell'attività da loro svolta in relazione alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 12 dell'articolo 3 inserisce l'articolo 26 bis, che impone agli Stati membri di prescrivere che i revisori svolgano incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità conformemente ai principi di certificazione della conformità adottati dalla Commissione e applichino principi, procedure o prescrizioni nazionali in materia di certificazione salvo qualora la Commissione abbia adottato un principio di certificazione della conformità concernente la medesima materia. Esso conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di certificazione della conformità mediante atti delegati, al fine di stabilire le procedure che il revisore applica per trarre le proprie conclusioni sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, compresi la pianificazione dell'incarico, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di revisione. Dispone inoltre che i revisori fondino il giudizio formulato in merito all'informativa sulla sostenibilità su un incarico di certificazione ragionevole qualora la Commissione utilizzi l'opzione di adottare principi di certificazione ragionevole.

Il paragrafo 13 dell'articolo 3 inserisce l'articolo 27 bis al fine di estendere le norme relative alla revisione legale di un gruppo di imprese alla certificazione della conformità dell'informativa consolidata sulla sostenibilità, ove eseguita dal revisore legale.

Il paragrafo 14 dell'articolo 3 modifica l'articolo 28 affinché esso preveda che i revisori legali o le imprese di revisione contabile che eseguono la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità illustrino i propri risultati nella relazione di revisione e predispongano la relazione conformemente alle regole poste per i principi di certificazione della conformità adottati dall'UE o dallo Stato membro interessato. In particolare la relazione di revisione dovrebbe specificare l'informativa annuale o consolidata sulla sostenibilità nonché la data e il periodo a cui si riferisce. Dovrebbe indicare il quadro in materia di informativa sulla sostenibilità applicato per la redazione dell'informativa stessa. Dovrebbe includere una descrizione della portata della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, con l'indicazione dei principi di certificazione in base ai quali le attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità sono state eseguite. Infine dovrebbe includere il giudizio formulato dal revisore legale riguardo all'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 15 dell'articolo 3 modifica l'articolo 29 della direttiva sulla revisione legale dei conti concernente il sistema di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile al fine di garantire che siano effettuati controlli della qualità sulle revisioni aventi ad oggetto l'informativa sulla sostenibilità e che le persone che effettuano controlli della qualità abbiano la formazione e l'esperienza professionale adeguate in materia di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 16 dell'articolo 3 inserisce l'articolo 30 octies al fine di chiarire che il regime di indagini e sanzioni per i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti si applica anche alle revisioni dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 17 dell'articolo 3 inserisce l'articolo 36 bis al fine di chiarire che le disposizioni in materia di controllo pubblico e accordi tra Stati membri per quanto riguarda le revisioni legali dei conti si applicano anche alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 18 dell'articolo 3 inserisce l'articolo 38 bis al fine di chiarire che le disposizioni in materia di nomina e revoca dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile per quanto riguarda le revisioni legali dei conti si applicano anche alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 19 dell'articolo 3 modifica l'articolo 39 al fine di chiarire i compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile per quanto concerne la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. In particolare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dovrebbe informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e spiegare in che modo la sua attività ha contribuito all'integrità dell'informativa sulla sostenibilità e il ruolo da esso svolto in tale processo. Esso dovrebbe monitorare il processo di informativa sulla sostenibilità, compreso il processo di informativa digitale, e le procedure attuate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i pertinenti principi di informativa sulla sostenibilità, nonché presentare raccomandazioni o proposte volte a garantirne l'integrità. Dovrebbe controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa sulla sostenibilità dell'ente sottoposto a revisione, compresa l'informativa digitale predisposta dall'impresa quale prevista dalla direttiva contabile modificata, senza violare la sua indipendenza. Dovrebbe infine monitorare le attività di certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità, nonché verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile.

Il paragrafo 20 dell'articolo 3 modifica l'articolo 45 al fine di allineare le disposizioni in materia di iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi al nuovo ambito di applicazione della direttiva, in modo da contemplare la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 21 dell'articolo 3 modifica l'articolo 48 bis in modo da stabilire le condizioni per l'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di principi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità a norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 2.

L'articolo 4 modifica il regolamento (UE) n. 537/2014 (regolamento sulle revisioni).

Il paragrafo 1 dell'articolo 4 modifica l'articolo 5 del regolamento sulle revisioni per vietare la prestazione di servizi di consulenza per la redazione dell'informativa sulla sostenibilità durante i periodi temporali indicati all'articolo 5 del regolamento sulle revisioni, nel caso in cui i revisori legali o le imprese di revisione contabile che eseguono la revisione legale dei conti stiano eseguendo anche la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 modifica l'articolo 14 disponendo che i revisori legali e le imprese di revisione contabile comunichino con cadenza annuale all'autorità competente in questione quali ricavi, tra i ricavi provenienti da servizi diversi dalla revisione, sono stati generati dall'attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

L'articolo 5 dispone che gli Stati membri recepiscano gli articoli da 1 a 3 della direttiva entro il 1º dicembre 2022 e garantiscano che le sue disposizioni si applichino alle imprese per l'esercizio finanziario avente inizio il 1º gennaio 2023 o nel corso dell'anno civile 2023.

L'articolo 6 fissa la data di entrata in applicazione delle disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 537/2014 (il regolamento sulle revisioni) al 1º gennaio 2023.

2021/0104 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 29 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)Nella sua comunicazione relativa al Green Deal europeo, adottata l'11 dicembre 2019 30 , la Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 31 . Il Green Deal europeo è la nuova strategia di crescita dell'Unione europea. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende dissociare la crescita economica dall'uso delle risorse e garantire che tutte le regioni e tutti i cittadini dell'Unione partecipino a una transizione socialmente giusta verso un sistema economico sostenibile. Esso contribuirà all'obiettivo di creare un'economia al servizio dei cittadini, rafforzando l'economia sociale di mercato dell'UE e contribuendo a garantire che essa sia pronta per il futuro e generi stabilità, posti di lavoro, crescita e investimenti. Tali obiettivi sono di particolare rilevanza alla luce dei danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID19 e della necessità di una ripresa sostenibile, inclusiva ed equa. Nella sua proposta del 4 marzo 2020 relativa alla Legge europea sul clima la Commissione europea ha proposto di rendere vincolante l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 32 .

2)Nel suo piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile la Commissione indica misure volte a realizzare i seguenti obiettivi: riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie 33 . La divulgazione, da parte delle imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità è condizione preliminare per la realizzazione di tali obiettivi. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di atti legislativi nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 disciplina la modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti sono tenuti a divulgare informazioni sulla sostenibilità agli investitori finali e ai proprietari di attivi. Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 crea un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e contrastare il greenwashing dei prodotti finanziari che si presentano come sostenibili pur non essendolo. Il regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , integrato dai regolamenti delegati (UE) 2020/1816 37 , (UE) 2020/1817 38 e (UE) 2020/1818 39 della Commissione, introduce obblighi di comunicazione in materia ambientale, sociale e di governance ("ESG") per gli amministratori di indici di riferimento e norme minime per la realizzazione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 impone agli enti di grandi dimensioni che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di divulgare informazioni sui rischi ESG a decorrere dal 28 giugno 2022. Il nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento istituito dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 e dalla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 contiene disposizioni riguardanti l'introduzione della dimensione dei rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) nel processo di revisione e valutazione prudenziale da parte delle autorità competenti e prevede obblighi di informativa a carico delle imprese di investimento per la segnalazione dei rischi ESG, obblighi che si applicano a decorrere dal 26 dicembre 2022. La Commissione ha inoltre annunciato una proposta relativa a una norma europea per le obbligazioni verdi nel suo programma di lavoro per il 2021, dando seguito al piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile.

3)Il 5 dicembre 2019, nelle sue conclusioni sull'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali, il Consiglio ha sottolineato l'importanza di disporre di informazioni affidabili, comparabili e pertinenti in materia di rischi, opportunità e impatto in termini di sostenibilità e ha invitato la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di una norma europea di informativa non finanziaria.

4)Nella sua risoluzione sulla finanza sostenibile del 29 maggio 2018 43 il Parlamento europeo ha chiesto di sviluppare ulteriormente i requisiti di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario nel quadro della direttiva 2013/34/UE. Nella sua risoluzione sul governo societario sostenibile del 17 dicembre 2020 44 il Parlamento europeo ha accolto con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva 2013/34/UE e ha indicato la necessità di istituire un quadro globale dell'Unione in materia di rendicontazione non finanziaria contenente norme obbligatorie dell'Unione per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Parlamento europeo ha chiesto di estendere l'ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione ad ulteriori categorie di imprese e di introdurre un obbligo di revisione contabile.

5)Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"). L'Agenda 2030 è imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" ha collegato gli obiettivi di sviluppo sostenibile al quadro delle politiche dell'Unione, al fine di garantire sin dall'inizio l'integrazione di tali obiettivi in tutte le azioni e le iniziative politiche dell'Unione, sia al suo interno sia nel resto del mondo 45 . Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate 46 .

6)La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 47 ha modificato la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva 2014/95/UE ha introdotto l'obbligo per le imprese di comunicare almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Con riferimento a tali tematiche, tale direttiva ha disposto che le imprese comunichino informazioni nei seguenti ambiti: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato delle politiche, rischi e gestione dei rischi nonché indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa.

7)Molti portatori di interessi ritengono che l'espressione "di carattere non finanziario" sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso tuttavia le informazioni in questione sono in realtà pertinenti sul piano finanziario. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore fanno riferimento alle informazioni sulla "sostenibilità". È dunque preferibile utilizzare l'espressione "informazioni sulla sostenibilità" anziché "informazioni di carattere non finanziario". La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica.

8)In ultima analisi una migliore informativa sulla sostenibilità delle imprese va a vantaggio dei singoli cittadini e risparmiatori. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, sostenibile e inclusivo dovrebbe apportare vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere due gruppi principali ("utenti"). Il primo gruppo di utenti è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente. Il secondo gruppo di utenti è costituito da organizzazioni, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Anche altri portatori di interessi possono avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali. I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, possono basarsi su tali informazioni per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i rischi e l'impatto in termini di sostenibilità lungo le proprie catene del valore. I responsabili politici e le agenzie per l'ambiente potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare gli sviluppi in materia ambientale e sociale, contribuire ai conti ambientali e orientare le politiche pubbliche. I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni delle imprese, ma è probabile che utilizzino tali informazioni indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni pubblicamente accessibili delle imprese.

9)Negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni finanziarie di tali rischi. Ciò vale soprattutto per i rischi finanziari connessi al clima. Sta inoltre aumentando la consapevolezza dei rischi che altre questioni ambientali e le problematiche sociali, comprese le questioni sanitarie, comportano per le imprese e gli investimenti. La maggiore domanda di informazioni sulla sostenibilità è determinata anche dalla crescita di prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzare determinati obiettivi di sostenibilità. In parte tale incremento è la logica conseguenza della normativa dell'Unione adottata in precedenza, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2020/852, ma si sarebbe verificato comunque, in una certa misura, per via della rapida evoluzione della consapevolezza dei cittadini, delle preferenze dei consumatori e delle pratiche di mercato. La pandemia di COVID19 è destinata ad accelerare ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti, in particolare in quanto ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori e delle catene del valore delle imprese. Le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie.

10)Le imprese stesse possono trarre beneficio da un'informativa di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità. Il maggior numero di prodotti di investimento che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità indica che una buona informativa sulla sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario. L'informativa sulla sostenibilità può aiutare le imprese a individuare e gestire i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità. Essa può costituire il presupposto per migliorare il dialogo e la comunicazione tra le imprese e i loro portatori di interessi e può aiutare le imprese a migliorare la propria reputazione.

11)La relazione sulla clausola di revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva 2014/95/UE) e il relativo documento di lavoro sul controllo dell'adeguatezza delle comunicazioni societarie hanno individuato problemi attinenti all'efficacia di tale direttiva 48 . Numerosi elementi dimostrano che molte imprese non divulgano informazioni rilevanti su tutte le principali questioni attinenti alla sostenibilità. La relazione ha inoltre evidenziato che la limitata comparabilità e attendibilità delle informazioni sulla sostenibilità costituisce un problema di rilievo. Inoltre molte imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità non sono obbligate a comunicarle.

12)In assenza di intervento politico il divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese è destinato ad aumentare, determinando notevoli conseguenze negative. Gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto dei rischi e delle opportunità correlati alla sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. L'aggregazione di molteplici decisioni di investimento che non tengono adeguatamente conto dei rischi legati alla sostenibilità ha la potenzialità di creare rischi sistemici che minacciano la stabilità finanziaria. La Banca centrale europea e le organizzazioni internazionali, come ad esempio il Consiglio per la stabilità finanziaria, hanno richiamato l'attenzione su tali rischi sistemici, in particolare nel caso del clima. Gli investitori hanno inoltre più difficoltà a concentrare le loro risorse finanziarie sulle imprese e sulle attività economiche che anziché esacerbare i problemi sociali e ambientali li affrontano; ciò pregiudica la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. Le organizzazioni non governative, le parti sociali, le comunità interessate dalle attività delle imprese e altri portatori di interessi sono meno in grado di esigere dalle imprese un'assunzione di responsabilità quanto al loro impatto sulle persone e sull'ambiente. Ciò crea un deficit di responsabilità e può contribuire a ridurre il livello di fiducia dei cittadini nelle imprese, il che a sua volta può ripercuotersi negativamente sul funzionamento efficiente dell'economia sociale di mercato. L'assenza di parametri e di metodi universalmente accettati per la misurazione, la valutazione e la gestione dei rischi legati alla sostenibilità rappresenta un ulteriore ostacolo agli sforzi profusi dalle imprese per garantire la sostenibilità delle proprie attività e dei propri modelli aziendali.

13)Anche la relazione sulla clausola di revisione della direttiva 2014/95/UE e il documento relativo al controllo dell'adeguatezza delle comunicazioni societarie che accompagna la relazione hanno riconosciuto il notevole aumento delle richieste di informazioni sulla sostenibilità rivolte alle imprese, nel tentativo di ovviare alla carenza di informazioni esistente. Inoltre le attuali sollecitazioni rivolte alle imprese affinché utilizzino una gamma di quadri e principi diversi sono probabilmente destinate a protrarsi e addirittura a intensificarsi per effetto della crescente importanza attribuita alle informazioni sulla sostenibilità. In assenza di un intervento politico volto a raggiungere un consenso sulle informazioni che le imprese dovrebbero comunicare, si verificherà un notevole aumento dei costi e degli oneri a carico delle imprese che comunicano le informazioni e degli utenti che le utilizzano.

14)Il crescente divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le attuali pratiche di comunicazione delle imprese rende più probabile l'introduzione, da parte dei singoli Stati membri, di norme o principi nazionali sempre più divergenti. L'esistenza di prescrizioni diverse in materia di informativa nei vari Stati membri creerebbe ulteriori costi e complessità per le imprese che operano a livello transfrontaliero, con il risultato di compromettere il mercato unico, e lederebbe il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Tali prescrizioni divergenti in materia di informativa, inoltre, rendono meno comparabili a livello transnazionale le informazioni comunicate, compromettendo l'Unione dei mercati dei capitali.

15)Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE si applicano rispettivamente alle imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico aventi in media più di 500 dipendenti e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata. Poiché gli utenti necessitano sempre più di ricevere informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di comunicare tali informazioni dovrebbe riguardare ulteriori categorie di imprese. È dunque opportuno che tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese quotate in mercati regolamentati, ad eccezione delle microimprese, siano tenute a comunicare informazioni dettagliate sulla sostenibilità. Inoltre tutte le imprese che sono imprese madri di gruppi di grandi dimensioni dovrebbero predisporre un'informativa sulla sostenibilità a livello di gruppo.

16)Estendere alle imprese di grandi dimensioni non quotate l'obbligo di comunicare informazioni relative alle questioni di sostenibilità è una necessità dettata principalmente dalle preoccupazioni espresse riguardo all'impatto e alla responsabilità di tali imprese, anche all'interno delle loro catene del valore. A tale riguardo tutte le imprese di grandi dimensioni dovrebbero essere soggette ai medesimi obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni sulla sostenibilità. Inoltre anche i partecipanti ai mercati finanziari necessitano di ricevere informazioni da tali imprese di grandi dimensioni non quotate.

17)Estendere alle imprese non stabilite nell'Unione ma con titoli quotati in mercati regolamentati l'obbligo di comunicare informazioni sulle questioni di sostenibilità risponde alla necessità dei partecipanti ai mercati finanziari di ricevere informazioni da tali imprese al fine di comprendere i rischi e l'impatto dei propri investimenti e di adempiere agli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2019/2088.

18)Poiché i rischi legati alla sostenibilità sono sempre più pertinenti e tenuto conto del fatto che le piccole e medie imprese (PMI) quotate in mercati regolamentati rappresentano una quota significativa di tutte le imprese quotate nell'Unione, al fine di garantire la protezione degli investitori è opportuno prevedere che anche tali PMI comunichino informazioni sulle questioni di sostenibilità. L'introduzione di tale obbligo contribuirà a garantire che i partecipanti ai mercati finanziari possano includere le imprese quotate di minori dimensioni nei portafogli di investimento in virtù del fatto che tali imprese comunicano le informazioni sulla sostenibilità di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno. Tale obbligo contribuirà pertanto a proteggere e migliorare l'accesso delle imprese quotate di minori dimensioni al capitale finanziario e ad evitare che tali imprese siano discriminate dai partecipanti ai mercati finanziari. L'introduzione di tale obbligo è necessaria anche per garantire che i partecipanti ai mercati finanziari ottengano dalle partecipate le informazioni di cui necessitano per poter adempiere i rispettivi obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Le PMI quotate in mercati regolamentati dovrebbero tuttavia disporre di un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione dell'obbligo di informativa sulla sostenibilità, date le loro dimensioni inferiori e le risorse limitate di cui dispongono e tenuto conto delle difficili circostanze economiche create dalla pandemia di COVID19. Dovrebbero inoltre avere la possibilità di comunicare le informazioni secondo principi proporzionati alle capacità e alle risorse delle PMI. Anche le PMI non quotate possono scegliere di utilizzare su base volontaria questi principi proporzionati. I principi applicabili alle PMI costituiranno un riferimento per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda il livello delle informazioni sulla sostenibilità che esse potrebbero ragionevolmente richiedere alle PMI che sono fornitori e clienti nelle loro catene del valore.

19)La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 49 si applica a tutte le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati. Al fine di garantire che tutte le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati, compresi gli emittenti dei paesi terzi, siano assoggettate ai medesimi obblighi di informativa sulla sostenibilità, la direttiva 2004/109/CE dovrebbe contenere i necessari riferimenti incrociati a eventuali disposizioni relative alla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità nella relazione finanziaria annuale.

20)L'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, punto i), della direttiva 2004/109/CE autorizza la Commissione ad adottare misure istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della direttiva, mentre il paragrafo 4, quarto comma, del medesimo articolo autorizza la Commissione ad adottare misure intese a stabilire criteri di equivalenza generale relativi ai principi contabili. L'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE autorizza inoltre la Commissione ad adottare le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi. Al fine di riflettere l'inserimento degli obblighi relativi alla sostenibilità nella direttiva 2004/109/CE, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di istituire un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità applicati dagli emittenti di valori mobiliari di paesi terzi. Per lo stesso motivo dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi. Tali modifiche garantiranno regimi di equivalenza coerenti per quanto riguarda gli obblighi di informativa sulla sostenibilità e gli obblighi di informativa finanziaria concernenti la relazione finanziaria annuale.

21)L'articolo 19 bis, paragrafo 3, e l'articolo 29 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE attualmente esentano tutte le imprese figlie dall'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario se tali imprese e le loro imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre, a condizione che tale relazione contenga le informazioni di carattere non finanziario richieste. È tuttavia necessario far sì che le informazioni sulla sostenibilità siano facilmente accessibili da parte degli utenti e garantire la trasparenza necessaria a individuare l'impresa madre dell'impresa figlia esentata che comunica le informazioni a livello consolidato. Occorre dunque prevedere che tali imprese figlie pubblichino la relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e inseriscano nella loro relazione sulla gestione un riferimento al fatto che sono esentate dall'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Tale esenzione dovrebbe applicarsi anche qualora l'impresa madre che comunica le informazioni a livello consolidato sia un'impresa di un paese terzo che comunica informazioni sulla sostenibilità in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva o in modo equivalente ai principi dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità.

22)L'articolo 23 della direttiva 2013/34/UE esenta le imprese madri dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata quando tali imprese sono imprese figlie di un'altra impresa madre che adempie tale obbligo. È tuttavia opportuno specificare che il regime di esenzione riguardante il bilancio consolidato e le relazioni sulla gestione consolidate opera indipendentemente dal regime di esenzione relativo all'informativa consolidata sulla sostenibilità. Un'impresa può dunque essere esentata dagli obblighi di informativa finanziaria ma non dagli obblighi di informativa consolidata in materia di sostenibilità laddove l'impresa capogruppo rediga il bilancio consolidato e le relazioni di gestione consolidate secondo il diritto dell'Unione, o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo, ma non predisponga l'informativa consolidata sulla sostenibilità secondo il diritto dell'UE, o in conformità di disposizioni equivalenti se l'impresa è stabilita in un paese terzo.

23)Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione svolgono un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo in linea con il Green Deal europeo. Essi possono esercitare una notevole influenza positiva o negativa attraverso le rispettive attività di prestito, investimento e sottoscrizione assicurativa. Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione diversi da quelli che sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE, comprese cooperative e mutue, dovrebbero pertanto essere assoggettati agli obblighi di informativa sulla sostenibilità a condizione che soddisfino determinati criteri dimensionali. Gli utilizzatori di tali informazioni avrebbero così la possibilità di valutare sia l'impatto di tali imprese sulla società e sull'ambiente sia i rischi che tali imprese potrebbero affrontare in relazione alle questioni di sostenibilità. Per garantire coerenza con gli obblighi di informativa previsti dalla direttiva 86/635/CEE del Consiglio 50 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari gli Stati membri che comunicano informazioni sulla sostenibilità potranno scegliere di non applicare gli obblighi di informativa sulla sostenibilità agli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 51 .

24)L'elenco delle questioni di sostenibilità in relazione alle quali le imprese sono tenute a fornire informazioni dovrebbe essere il più coerente possibile con la definizione di "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088. Tale elenco dovrebbe inoltre rispondere alle esigenze e alle aspettative degli utenti e delle stesse imprese, che spesso utilizzano i termini "ambientale", "sociale" e "governance" per designare le tre principali categorie di questioni di sostenibilità. L'elenco dei fattori di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 non comprende espressamente le questioni di governance. La definizione dell'espressione "questioni di sostenibilità" nella direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere basata sulla definizione dei "fattori di sostenibilità" contenuta nel regolamento (UE) 2019/2088 ma dovrebbe ricomprendere anche le questioni di governance.

25)Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE prevedono l'obbligo di comunicare non soltanto informazioni "in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione" ma anche informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tali articoli dispongono pertanto che le imprese comunichino informazioni relative sia al modo in cui le varie questioni di sostenibilità incidono sull'impresa sia all'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente. È la cosiddetta prospettiva della "doppia rilevanza", nella quale il rischio che l'impresa affronta e l'impatto da essa prodotto rappresentano ciascuno una prospettiva di rilevanza. Il controllo dell'adeguatezza dell'informativa societaria indica che spesso queste due prospettive non sono comprese o applicate correttamente. È pertanto necessario chiarire che le imprese dovrebbero considerare ciascuna prospettiva di rilevanza singolarmente e comunicare sia informazioni che sono rilevanti da entrambe le prospettive sia informazioni che sono rilevanti da una sola prospettiva.

26)L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono l'obbligo per le imprese di divulgare informazioni relative a cinque ambiti dell'informativa: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato di tali politiche, rischi e gestione del rischio nonché indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa. L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non contiene riferimenti espliciti ad altri ambiti dell'informativa che gli utilizzatori delle informazioni considerano pertinenti, alcuni dei quali sono in linea con le informative previste nei quadri internazionali, comprese le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. Gli obblighi di informativa dovrebbero essere precisati in maniera sufficientemente dettagliata per garantire che le imprese comunichino informazioni sulla loro resilienza ai rischi legati alle questioni di sostenibilità. Oltre agli ambiti dell'informativa di cui
all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, le imprese dovrebbero pertanto essere tenute a comunicare informazioni concernenti la propria strategia aziendale e la resilienza del modello e della strategia aziendali ai rischi correlati alle questioni di sostenibilità, oltre ad eventuali piani elaborati per garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra; dovrebbero altresì indicare se e in che modo il modello e la strategia aziendali tengono conto degli interessi delle parti interessate e fornire informazioni concernenti eventuali opportunità per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati; eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e i progressi verso la loro realizzazione; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le questioni di sostenibilità; le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle attività dell'impresa e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare. Una volta resa obbligatoria la comunicazione di elementi quali gli obiettivi e i progressi compiuti verso la loro realizzazione, l'obbligo distinto di comunicare i risultati delle politiche non è più necessario.

27)Per garantire la coerenza con strumenti internazionali quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nell'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b), e
nell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Le procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, prevenire e mitigare le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle loro attività e per porvi rimedio e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena del valore dell'impresa. Le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. In linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.

28)La direttiva 2013/34/UE non impone la comunicazione di informazioni relative ad attività immateriali diverse dalle immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale. È ampiamente riconosciuto che le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali e ad altri fattori immateriali, comprese le attività immateriali generate internamente, non sono comunicate in misura sufficiente, il che ostacola la corretta valutazione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione e il monitoraggio degli investimenti. Per consentire agli investitori di comprendere meglio il divario crescente tra il valore contabile di molte imprese e la loro valutazione di mercato, visibile in numerosi settori dell'economia, dovrebbe essere obbligatoria un'adeguata comunicazione di informazioni relative alle attività immateriali. È pertanto necessario prevedere l'obbligo per le imprese di comunicare informazioni sulle attività immateriali diverse dalle immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale, ad esempio il capitale intellettuale, il capitale umano, compreso lo sviluppo delle competenze, e il capitale sociale e relazionale, compreso il capitale di reputazione. Le informazioni sulle attività immateriali dovrebbero includere anche informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo.

29)L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE non specificano se le informazioni da comunicare debbano essere di tipo prospettico o riguardare invece i risultati passati. Attualmente le imprese comunicano una scarsa quantità di dati prospettici, che gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità ritengono assai rilevanti. Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto specificare che le informazioni sulla sostenibilità comunicate devono includere informazioni prospettiche e retrospettive di tipo sia qualitativo sia quantitativo. L'informativa sulla sostenibilità dovrebbe inoltre tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti l'intera catena del valore dell'impresa, compresi le attività, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, a seconda dei casi. Le informazioni concernenti l'intera catena del valore dell'impresa comprenderebbero informazioni correlate alla catena del valore all'interno dell'UE e informazioni riguardanti paesi terzi qualora la catena del valore dell'impresa si estenda al di fuori dell'UE.

30)L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE dispongono che le imprese includano nell'informativa di carattere non finanziario riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito. Tuttavia tali articoli non impongono alle imprese di fare riferimento ad altre informazioni nella relazione sulla gestione né di aggiungervi ulteriori precisazioni. Pertanto si rileva attualmente una scarsa coerenza tra le informazioni di carattere non finanziario comunicate e le altre informazioni divulgate nella relazione sulla gestione. A tale riguardo è necessario stabilire norme chiare.

31)L'articolo 19 bis, paragrafo 1, e l'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE stabiliscono che le imprese, ove decidano di non applicare politiche in relazione a uno o più degli aspetti elencati, devono fornire una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. Il diverso trattamento delle informazioni comunicate riguardo alle eventuali politiche delle imprese, rispetto agli altri ambiti dell'informativa previsti da detti articoli, ha generato confusione tra le imprese che comunicano le informazioni e non ha contribuito a migliorare la qualità delle informazioni divulgate. Pertanto nella direttiva non è necessario mantenere questa diversità di trattamento delle politiche. I principi stabiliranno quali sono le informazioni da comunicare in relazione a ciascuno degli ambiti dell'informativa previsti dagli articoli 19 bis e 29 bis.

32)Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE possono basarsi su standard nazionali, dell'Unione o internazionali, specificando lo standard seguito. Tuttavia la direttiva 2013/34/UE non obbliga le imprese a utilizzare un quadro o uno standard comune per l'informativa, né impedisce loro di comunicare le informazioni senza utilizzare un quadro o uno standard esistente. A norma dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE, nel 2017 la Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva 52 . Nel 2019 la Commissione ha pubblicato ulteriori orientamenti, che riguardano specificamente la comunicazione di informazioni relative al clima 53 . Gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima riportavano esplicitamente le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. I dati disponibili indicano che tali orientamenti non vincolanti non hanno prodotto effetti significativi sulla qualità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Dato il carattere volontario degli orientamenti, le imprese possono scegliere liberamente se applicarli o meno. Gli orientamenti pertanto non possono di per sé garantire la comparabilità delle informazioni comunicate dalle varie imprese né la divulgazione di tutte le informazioni che gli utenti considerano pertinenti. Per tale ragione è necessario definire principi comuni obbligatori in materia di informativa per garantire la comparabilità delle informazioni e la divulgazione di tutte le informazioni pertinenti. Tali principi, basandosi sul principio della doppia rilevanza, dovrebbero applicarsi a tutte le informazioni rilevanti per gli utenti. Principi comuni in materia di informativa sono inoltre necessari per consentire la revisione e la digitalizzazione dell'informativa sulla sostenibilità e per facilitarne il controllo e l'applicazione. L'elaborazione di principi comuni obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità è necessaria affinché le informazioni sulla sostenibilità acquistino gradualmente uno stato comparabile a quello delle informazioni di carattere finanziario.

33)Di per sé i quadri e i principi esistenti non soddisfano le esigenze dell'Unione in materia di informativa dettagliata sulla sostenibilità. Le informazioni prescritte dalla direttiva 2013/34/UE devono comprendere informazioni pertinenti rispetto a ciascuna prospettiva di rilevanza, riguardare tutte le questioni di sostenibilità ed essere in linea, se del caso, con altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in relazione alla divulgazione di informazioni sulla sostenibilità, compresi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento (UE) 2019/2088. Inoltre i principi obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità per le imprese dell'Unione devono essere commisurati al livello di ambizione del Green Deal europeo e all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. È pertanto necessario conferire alla Commissione il potere di adottare principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità, consentendone la rapida adozione e garantendo che il contenuto di tali principi sia coerente con le esigenze dell'Unione.

34)Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) è un'associazione senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione riguardo all'omologazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria. L'EFRAG si è affermato come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria ed è nella posizione ideale per promuovere il coordinamento tra i principi di informativa sulla sostenibilità europei e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo. A marzo del 2021 una task force multipartecipativa istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni riguardanti l'eventuale elaborazione di principi di informativa sulla sostenibilità per l'Unione europea. Tali raccomandazioni contengono proposte relative all'elaborazione di un insieme di principi di informativa coerente ed esaustivo, che riguardi tutte le questioni di sostenibilità in una prospettiva di doppia rilevanza. Tali raccomandazioni contengono inoltre una tabella di marcia dettagliata per l'elaborazione di tali principi, nonché proposte per il rafforzamento reciproco della collaborazione tra le iniziative di normazione a livello internazionale e le iniziative di normazione dell'Unione europea. A marzo del 2021 il presidente del consiglio dell'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni in merito ad eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a fornire un parere tecnico sui principi di informativa sulla sostenibilità. Tali raccomandazioni comprendono l'integrazione, all'interno dell'EFRAG, di un nuovo pilastro relativo all'informativa sulla sostenibilità destinato a controbilanciare l'attuale pilastro relativo all'informativa finanziaria senza però modificarlo in maniera sostanziale. Nell'adottare principi di informativa sulla sostenibilità la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico che sarà formulato dall'EFRAG. Al fine di garantire la definizione di principi di elevata qualità che contribuiscano al bene pubblico in Europa e soddisfino le esigenze delle imprese e degli utilizzatori delle informazioni comunicate, l'EFRAG dovrebbe elaborare il parere tecnico secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria, corredandolo di analisi costi-benefici e avvalendosi delle competenze di pertinenti portatori di interessi. Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto del parere degli Stati membri dell'Unione, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) contribuisce all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ed è necessario garantire la coerenza tra tali norme tecniche e i principi di informativa sulla sostenibilità. A norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 l'ESMA contribuisce anche a promuovere la convergenza in materia di vigilanza per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di informativa societaria degli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE e che saranno tenuti a utilizzare questi principi di informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno prevedere che l'ESMA esprima un parere in merito al parere tecnico formulato dall'EFRAG. Tale parere dovrebbe essere espresso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre consultare l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile per garantire che i principi di informativa sulla sostenibilità siano coerenti con la politica e la legislazione pertinenti dell'Unione. All'occorrenza tali organismi formulano un parere entro due mesi dalla data in cui sono stati consultati dalla Commissione.

35)I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere coerenti con altri atti legislativi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere allineati in particolare con gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dovrebbero tenere conto degli indicatori e delle metodologie di base che sono stabiliti nei vari atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio 55 , delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di qualunque attività svolta dall'Autorità bancaria europea nell'attuazione degli obblighi di divulgazione nell'ambito del terzo pilastro previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. I principi dovrebbero tenere conto della normativa ambientale dell'Unione, compresi la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 56 e il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 57 , e della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione 58 e dei suoi allegati, nonché dei relativi aggiornamenti. I principi dovrebbero inoltre tenere conto di altri atti legislativi pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 59 e le prescrizioni previste dal diritto dell'Unione per le imprese relativamente ai doveri e alla diligenza degli amministratori.

36)I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 60 e degli orientamenti della Commissione sulla comunicazione di informazioni relative al clima 61 . Dovrebbero inoltre tenere conto di altri obblighi di informativa previsti nella direttiva 2013/34/UE e non direttamente correlati alla sostenibilità, allo scopo di offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività, della situazione o dell'impatto dell'impresa massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE.

37)I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere proporzionati e non creare inutili oneri amministrativi per le imprese che hanno l'obbligo di utilizzarli. Al fine di ridurre al minimo i disagi per le imprese che già comunicano informazioni sulla sostenibilità, i principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero tenere conto, ove opportuno, dei quadri e dei principi esistenti per la contabilità e la comunicazione in materia di sostenibilità. Ne sono un esempio quelli elaborati dalla Global Reporting Initiative, dal Sustainability Accounting Standards Board, dall'International Integrated Reporting Council, dall'Organismo internazionale di normalizzazione contabile, dalla task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, dal Carbon Disclosure Standards Board e dal CDP (ex Carbon Disclosure Project). I principi dell'Unione europea dovrebbero tenere conto di tutti i principi di informativa sulla sostenibilità elaborati sotto l'egida della Fondazione IFRS. Per evitare un'eccessiva frammentazione normativa che potrebbe avere conseguenze negative per le imprese che operano a livello mondiale, i principi europei dovrebbero contribuire al processo di convergenza dei principi di informativa sulla sostenibilità a livello globale.

38)Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione europea si è impegnata a coadiuvare le imprese e altri portatori di interessi nell'elaborazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale nell'Unione e a livello internazionale, al fine di garantire una gestione adeguata dei rischi ambientali e delle opportunità di mitigazione e di ridurre i relativi costi di transazione. Il "progetto trasparente" sponsorizzato nell'ambito del programma LIFE sta elaborando la prima metodologia contabile per il capitale naturale, destinata a migliorare la comparabilità e la trasparenza dei metodi esistenti e ad abbassare nel contempo la soglia per l'adozione e l'uso dei sistemi da parte delle imprese ai fini dell'adeguamento delle loro attività alle esigenze future. Anche il Natural Capital Protocol (protocollo per il capitale naturale) è un importante riferimento in questo campo. I metodi contabili per il capitale naturale, sebbene servano principalmente a rafforzare le decisioni di gestione interna, dovrebbero essere tenuti in debito conto nell'elaborazione dei principi di informativa sulla sostenibilità. Alcune metodologie contabili per il capitale naturale cercano di attribuire un valore monetario all'impatto ambientale delle attività delle imprese, il che può aiutare gli utenti a comprendere meglio tale impatto. È pertanto opportuno che i principi di informativa sulla sostenibilità siano in grado di includere indicatori monetizzati dell'impatto in termini di sostenibilità ove ciò sia ritenuto necessario.

39)I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero inoltre tenere conto dei quadri e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile delle imprese, di responsabilità sociale delle imprese e di sviluppo sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e gli orientamenti settoriali correlati, il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite.

40)È opportuno garantire che le informazioni comunicate dalle imprese conformemente ai principi di informativa sulla sostenibilità soddisfino le esigenze degli utenti. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a tutti i principali fattori ambientali, compreso il loro impatto e le loro dipendenze in relazione a clima, aria, acqua, suolo e biodiversità. Il regolamento (UE) 2020/852 fornisce una classificazione degli obiettivi ambientali dell'Unione. Per motivi di coerenza è opportuno utilizzare una classificazione analoga per individuare i fattori ambientali che dovrebbero essere contemplati dai principi di informativa sulla sostenibilità. I principi di informativa dovrebbero prendere in considerazione e specificare eventuali informazioni geografiche o altre informazioni contestuali che le imprese sarebbero tenute a divulgare per consentire la comprensione del loro principale impatto sulle questioni di sostenibilità e dei principali rischi che tali questioni comportano per le imprese stesse.

41)Per quanto riguarda le informazioni relative al clima gli utenti desiderano conoscere i rischi fisici e di transizione delle imprese e la loro resilienza ai diversi scenari climatici. Inoltre ricercano informazioni riguardo al livello e alla portata delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra attribuiti alle imprese, compresa la misura in cui le imprese utilizzano le compensazioni e la relativa fonte. La realizzazione di un'economia climaticamente neutra esige l'allineamento dei principi di compensazione e contabilità riguardanti i gas a effetto serra. Per quanto riguarda le compensazioni gli utenti necessitano di informazioni affidabili che rispondano alle preoccupazioni espresse circa la possibilità di sovrastime e doppi conteggi, che potrebbero mettere a rischio la realizzazione degli obiettivi climatici. I principi di informativa dovrebbero pertanto specificare le informazioni che le imprese devono comunicare in relazione a tali aspetti.

42)La realizzazione di un'economia circolare e climaticamente neutra e di un ambiente privo di sostanze tossiche richiede la piena mobilitazione di tutti i settori economici. La riduzione del consumo di energia e il miglioramento dell'efficienza energetica sono elementi fondamentali a tale riguardo, giacché l'energia è utilizzata lungo tutte le catene di fornitura. È dunque opportuno tenere in debito conto gli aspetti energetici nell'elaborazione dei principi di informativa sulla sostenibilità, in particolare in relazione alle questioni ambientali.

43)I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono comunicare riguardo a fattori sociali, compresi i diritti umani e i fattori relativi ai dipendenti. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'impatto delle imprese sulle persone e sulla salute umana. Le informazioni che le imprese comunicano riguardo ai diritti umani dovrebbero comprendere, se del caso, informazioni in materia di lavoro forzato con riferimento alle loro catene del valore. Principi di informativa che tengano conto dei fattori sociali dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono fornire in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali che sono pertinenti per le imprese, comprese le condizioni di lavoro e le pari opportunità per tutti. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato a marzo del 2021, invita a introdurre obblighi più rigorosi per la comunicazione delle informazioni sulle questioni sociali da parte delle imprese. I principi di informativa dovrebbero inoltre specificare le informazioni che le imprese devono comunicare per quanto riguarda i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi e gli standard democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

44)Gli utenti necessitano di informazioni sui fattori di governance, comprese informazioni sul ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, nonché sulla composizione di tali organi e sui sistemi interni di controllo e gestione del rischio, anche in relazione al processo di rendicontazione. Gli utenti necessitano inoltre di informazioni sulla cultura d'impresa e sull'approccio delle imprese all'etica aziendale, anche con riferimento alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, nonché informazioni sugli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying. Le informazioni sulla gestione dell'impresa e sulla qualità dei rapporti con i partner commerciali, comprese le prassi di pagamento relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 62 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, aiutano gli utenti a comprendere i rischi di un'impresa nonché il suo impatto sulle questioni di sostenibilità. Ogni anno migliaia di imprese, soprattutto PMI, sostengono oneri amministrativi e finanziari dovuti a pagamenti tardivi o mancati pagamenti. In ultima analisi i ritardi di pagamento conducono a fallimento o insolvenza, con effetti devastanti sulle catene del valore nel loro complesso. La maggiore disponibilità di informazioni sulle prassi di pagamento dovrebbe consentire ad altre imprese di individuare i pagatori puntuali e affidabili, individuare prassi di pagamento inique, accedere a informazioni relative alle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali e negoziare condizioni di pagamento più eque.

45)I principi di informativa dovrebbero promuovere una visione più integrata di tutte le informazioni pubblicate dalle imprese nella relazione sulla gestione affinché gli utilizzatori di tali informazioni comprendano meglio l'andamento, i risultati dell'attività, la situazione e l'impatto delle imprese in questione. Tali principi dovrebbero operare una distinzione, se del caso, tra le informazioni che le imprese sono tenute a divulgare quando comunicano a livello individuale e le informazioni che le imprese devono divulgare a livello consolidato. Dovrebbero inoltre fornire alle imprese un orientamento sulle procedure da seguire per individuare le informazioni sulla sostenibilità da inserire nella relazione sulla gestione.

46)Le imprese dello stesso settore sono spesso esposte a rischi simili legati alla sostenibilità e spesso hanno un impatto simile sulla società e sull'ambiente. I confronti tra imprese dello stesso settore sono particolarmente utili per gli investitori e per altri utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. I principi di informativa sulla sostenibilità adottati dalla Commissione dovrebbero pertanto specificare sia le informazioni che le imprese di tutti i settori devono divulgare sia le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in funzione del loro settore di attività. I principi dovrebbero inoltre tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto le PMI fornitrici e i fornitori dei mercati e delle economie emergenti.

47)Al fine di soddisfare tempestivamente le esigenze di informazione degli utenti, e soprattutto data l'urgenza di rispondere alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi previsti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/2088, la Commissione dovrebbe adottare una prima serie di principi di informativa entro il 31 ottobre 2022. Tale serie di principi dovrebbe specificare le informazioni che le imprese sono tenute a divulgare con riferimento a tutti gli ambiti dell'informativa e a tutte le questioni di sostenibilità e precisare che i partecipanti ai mercati finanziari devono adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Entro il 31 ottobre 2023 la Commissione dovrebbe adottare una seconda serie di principi di informativa, specificando le informazioni complementari che le imprese dovrebbero divulgare in merito alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa, nonché le informazioni specificamente attinenti al settore di attività dell'impresa. La Commissione dovrebbe riesaminare i principi almeno ogni tre anni per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresa l'elaborazione di principi internazionali.

48)La direttiva 2013/34/UE non prevede l'obbligo di pubblicare i bilanci o la relazione sulla gestione in un formato digitale, il che ostacola la reperibilità e la fruibilità delle informazioni comunicate. Gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità si aspettano sempre più che le informazioni siano reperibili e disponibili in formati digitali leggibili da un dispositivo automatico. La digitalizzazione offre l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. È pertanto opportuno prevedere l'obbligo per le imprese di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione nel formato XHTML in conformità con l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione 63 e di marcare le informazioni sulla sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto regolamento delegato. Contestualmente all'elaborazione di principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità sarà necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi, la taggatura delle informazioni comunicate. Tali prescrizioni dovrebbero confluire nel lavoro sulla digitalizzazione annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione "Una strategia europea per i dati" 64 e nella "Strategia in materia di finanza digitale per l'UE" 65 . Esse integrano inoltre la creazione di un punto di accesso unico europeo per le informazioni societarie accessibili al pubblico, come previsto nel piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali, che considera anche la necessità di dati strutturati.

49)Affinché le informazioni sulla sostenibilità comunicate possano essere inserite nel punto di accesso unico europeo gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione nel formato elettronico prescritto e che le relazioni sulla gestione contenenti informazioni sulla sostenibilità siano rese disponibili quanto prima dopo la loro pubblicazione al meccanismo pertinente ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

50)L'articolo 19 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE consente agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione la dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1. Gli Stati membri possono operare tale scelta quando l'impresa in questione redige una relazione distinta che è pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30 di tale direttiva, o quando tale relazione è messa a disposizione del pubblico nel sito web dell'impresa entro un termine ragionevole non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio ed è menzionata nella relazione sulla gestione. La stessa possibilità è prevista per la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE. Venti Stati membri si sono avvalsi di tale opzione. La possibilità di pubblicare una relazione distinta ostacola tuttavia la disponibilità di informazioni che colleghino le informazioni di carattere finanziario a quelle relative alle questioni di sostenibilità. Essa ostacola inoltre la reperibilità e l'accessibilità delle informazioni da parte degli utenti, soprattutto gli investitori, che sono interessati a ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità. Tale problema è acuito dalla possibilità di pubblicare in momenti diversi le informazioni finanziarie e quelle che riguardano la sostenibilità. La pubblicazione delle informazioni in una relazione distinta può inoltre trasmettere l'idea, all'interno e all'esterno, che le informazioni sulla sostenibilità appartengano a una categoria di informazioni meno pertinenti, il che può influire negativamente sulla percezione dell'affidabilità delle informazioni. Le imprese dovrebbero pertanto comunicare le informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione e gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati ad esentare le imprese dall'obbligo di includere nella relazione sulla gestione informazioni sulle questioni di sostenibilità. Tale obbligo contribuisce inoltre a chiarire il ruolo delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda il controllo dell'informativa sulla sostenibilità, nell'ambito della relazione sulla gestione, conformemente alla direttiva 2004/109/CE. Inoltre le imprese che hanno l'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità non dovrebbero in alcun caso essere esentate dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione, giacché è importante garantire che le informazioni sulla gestione siano accessibili al pubblico.

51)L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dispone che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati includano nella loro relazione sulla gestione una relazione sul governo societario, che deve contenere, tra l'altro, una descrizione della politica in materia di diversità applicata dall'impresa in relazione alla composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo. L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE lascia alle imprese la flessibilità di decidere quali aspetti della diversità saranno oggetto dell'informativa. Non impone esplicitamente alle imprese di includere informazioni su un particolare aspetto della diversità. Al fine di realizzare progressi verso il raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nel processo decisionale economico, è necessario garantire che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati comunichino sempre le proprie politiche in materia di diversità di genere e la relativa attuazione. Tuttavia per evitare inutili oneri amministrativi è opportuno offrire a tali imprese la possibilità di comunicare alcune delle informazioni prescritte dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE unitamente ad altre informazioni relative alla sostenibilità. 

52)L'articolo 33 della direttiva 2013/34/UE impone agli Stati membri di assicurare che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa la responsabilità di garantire che i bilanci di esercizio (consolidati), la relazione sulla gestione (consolidata) e la dichiarazione (consolidata) sul governo societario siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva. Tale responsabilità collettiva dovrebbe essere estesa agli obblighi di digitalizzazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/815, all'obbligo di osservanza dei principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità e all'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità.

53)I professionisti che svolgono incarichi di certificazione operano una distinzione tra incarichi di certificazione limitata e incarichi di certificazione ragionevole. Solitamente il professionista a cui è stato conferito un incarico di certificazione limitata formulerà una conclusione in forma negativa dichiarando di non avere rilevato elementi per poter concludere che sono presenti inesattezze rilevanti nell'oggetto della verifica. Il revisore effettua verifiche più limitate rispetto a quelle necessarie per ottenere una certificazione ragionevole. Nell'ambito di un incarico di certificazione limitata il carico di lavoro è dunque inferiore rispetto a quello necessario per ottenere una certificazione ragionevole. L'attività da svolgere per ottenere una certificazione ragionevole comporta procedure complesse che prevedono, tra l'altro, l'esame dei controlli interni dell'impresa che redige l'informativa e l'esecuzione di verifiche sostanziali ed è pertanto notevolmente più impegnativa rispetto a quella svolta per ottenere una certificazione limitata. Solitamente il professionista a cui è conferito un incarico di questo tipo formulerà una conclusione in forma positiva esprimendo un giudizio basato sulla valutazione dell'oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti. L'articolo 19 bis, paragrafo 5, e l'articolo 29 bis, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE dispongono che gli Stati membri provvedano affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Tali articoli non prevedono che un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità verifichi le informazioni, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di richiedere una siffatta verifica. L'assenza di un obbligo di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, mentre invece è previsto l'obbligo per il revisore legale di svolgere un incarico di certificazione ragionevole per quanto riguarda i bilanci, metterebbe a repentaglio la credibilità delle informazioni sulla sostenibilità comunicate e dunque non consentirebbe di soddisfare le esigenze degli utenti a cui tali informazioni sono destinate. Sebbene l'obiettivo sia prevedere un livello di certificazione analogo per l'informativa finanziaria e per l'informativa sulla sostenibilità, l'assenza di una norma concordata per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità comporta il rischio di generare interpretazioni e aspettative divergenti riguardo all'oggetto delle attività svolte nell'ambito di un incarico di certificazione ragionevole per le diverse categorie di informazioni sulla sostenibilità, soprattutto per quanto concerne la comunicazione di informazioni prospettiche e qualitative. Pertanto è opportuno prendere in considerazione la possibilità di adottare un approccio graduale per migliorare il livello della certificazione delle informazioni sulla sostenibilità, introducendo innanzitutto l'obbligo per il revisore legale o l'impresa di revisione contabile di esprimere un giudizio in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le disposizioni dell'Unione sulla base di un incarico di certificazione limitata. Tale giudizio dovrebbe riguardare la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità, la procedura svolta dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di informativa sulla sostenibilità e l'adempimento dell'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità. Il revisore dovrebbe inoltre valutare se l'informativa sulla sostenibilità dell'impresa rispetti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Al fine di garantire che vi siano una comprensione e un'aspettativa comuni riguardo all'oggetto di un incarico di certificazione ragionevole, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbero essere tenuti a formulare un giudizio, sulla base di un incarico di certificazione ragionevole, in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le disposizioni dell'Unione, nel caso in cui la Commissione adotti appositi principi di certificazione ragionevole dell'informativa sulla sostenibilità. Ciò consentirebbe anche lo sviluppo graduale del mercato della certificazione per le informazioni sulla sostenibilità e delle pratiche di informativa delle imprese. Infine la progressività di tale approccio consentirebbe un aumento graduale dei costi a carico delle imprese che comunicano le informazioni, dato che l'ottenimento di una certificazione ragionevole è più oneroso rispetto alla procedura da seguire per ottenere una certificazione limitata.

54)I revisori contabili o le imprese di revisione contabile eseguono già la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione. La certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità da parte dei revisori contabili o delle imprese di revisione contabile contribuirebbe a garantire il collegamento e la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario e quelle inerenti alla sostenibilità. Tale aspetto è particolarmente importante per gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità. Vi è inoltre il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni, che potrebbe mettere a repentaglio l'indipendenza dei revisori e determinare un aumento dei corrispettivi per le revisioni e le certificazioni della conformità. È dunque auspicabile offrire alle imprese la possibilità di attingere a una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accreditare i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 66 affinché essi formulino un giudizio in merito all'informativa sulla sostenibilità, che dovrebbe essere pubblicato unitamente alla relazione sulla gestione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire prescrizioni atte a garantire uniformità nei risultati della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità eseguita dai diversi prestatori di servizi di certificazione della conformità. Pertanto tutti i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità dovrebbero essere soggetti a obblighi coerenti con quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Ciò garantirà inoltre parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che sono autorizzate dagli Stati membri a esprimere un giudizio sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, compresi i revisori legali. L'impresa che incarichi un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità accreditato, diverso dal revisore legale, di esprimere un giudizio in merito alla sua informativa sulla sostenibilità non dovrebbe essere tenuta a richiedere anche il giudizio del revisore legale.

55)La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 67 stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati. È necessario garantire che la revisione dei bilanci e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità da parte del revisore legale siano soggette a norme uniformi. La direttiva 2006/43/CE dovrebbe applicarsi qualora il giudizio riguardo all'informativa sulla sostenibilità sia formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale del bilancio.

56)Le norme riguardanti l'abilitazione e il riconoscimento dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovrebbero garantire che i revisori legali abbiano il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie pertinenti alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tuttavia i revisori legali che sono già stati abilitati o riconosciuti da uno Stato membro dovrebbero poter continuare a effettuare revisioni legali ed essere autorizzati a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che i revisori legali già abilitati acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità attraverso la formazione professionale continua.

57)È opportuno garantire la coerenza degli obblighi imposti ai revisori per quanto riguarda la loro attività di revisione legale e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno stabilire che, laddove il giudizio riguardo all'informativa sulla sostenibilità sia formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che esegue la revisione legale del bilancio, i responsabili della revisione partecipino attivamente all'esecuzione delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Nello svolgimento di tali attività i revisori legali dovrebbero essere tenuti ad assegnare tempo e risorse sufficienti all'incarico al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni. Infine il fascicolo relativo al cliente dovrebbe specificare i corrispettivi per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e il file di revisione dovrebbe includere informazioni relative alla certificazione fornita.

58)L'articolo 25 della direttiva 2006/43/CE dispone che gli Stati membri pongano in essere regole adeguate per garantire che i corrispettivi per la revisione legale dei conti non siano influenzati o determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile e non siano subordinati ad alcuna condizione. Gli articoli da 21 a 24 di tale direttiva prevedono l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i revisori legali che effettuano le revisioni legali dei conti rispettino le norme in materia di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale. Per motivi di coerenza è opportuno che tali norme siano estese all'attività svolta dai revisori legali dei conti per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

59)Al fine di prevedere pratiche di certificazione uniformi e un elevato livello qualitativo della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità in tutta l'Unione, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, principi di certificazione della sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero applicare principi, procedure o requisiti nazionali di certificazione della conformità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di certificazione concernente la medesima materia. Tali principi di certificazione della conformità dovrebbero stabilire le procedure che il revisore è tenuto a eseguire al fine di trarre le sue conclusioni sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

60)L'articolo 27 della direttiva 2006/43/CE stabilisce norme in materia di revisione legale di un gruppo di imprese. Tali norme dovrebbero essere estese alla certificazione della conformità dell'informativa consolidata sulla sostenibilità, nei casi in cui il revisore legale effettui la revisione legale dei conti.

61)L'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE prevede che i revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrino i risultati della revisione legale dei conti in una relazione di revisione. Tale prescrizione dovrebbe essere estesa alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per garantire che i risultati delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità siano illustrati nella stessa relazione di revisione.

62)L'articolo 29 della direttiva 2006/43/CE prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Al fine di garantire che i controlli della qualità abbiano luogo anche per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e che le persone che effettuano controlli della qualità abbiano la formazione e l'esperienza professionale adeguate in materia di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e di informativa sulla sostenibilità, la prescrizione relativa all'istituzione di un sistema di controllo della qualità dovrebbe essere estesa alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

63)Il capo VII della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di predisporre un sistema di indagine e sanzioni per i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti. Il capo VIII di tale direttiva prevede che gli Stati membri organizzino un sistema efficace di controllo pubblico e assicurino che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico consentano un'efficace cooperazione a livello dell'Unione tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero essere estese ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che svolgono incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, al fine di garantire la coerenza dei quadri per le indagini, le sanzioni e i controlli istituiti per le attività svolte dal revisore nell'ambito della revisione legale e della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

64)Gli articoli 37 e 38 della direttiva 2006/43/CE contengono norme relative alla designazione e alla revoca dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano le revisioni legali dei conti. Tali norme dovrebbero essere estese alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, in modo da garantire la coerenza delle norme applicabili ai revisori per quanto riguarda l'attività da questi svolta nell'ambito della revisione legale e della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

65)L'articolo 39 della direttiva 2006/43/CE dispone che gli Stati membri assicurino che qualunque ente di interesse pubblico disponga di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile e ne precisa i compiti per quanto riguarda la revisione legale dei conti. Al comitato per il controllo interno e la revisione contabile dovrebbero essere assegnati taluni compiti per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. Tali compiti dovrebbero includere l'obbligo di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e spiegare in che modo il comitato per il controllo interno e la revisione contabile ha contribuito all'integrità dell'informativa sulla sostenibilità e il ruolo da esso svolto in tale processo.

66)L'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE contiene disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo e il controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi. Al fine di garantire l'esistenza di un quadro coerente per l'attività svolta dai revisori nell'ambito sia della revisione legale dei conti sia della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità è necessario estendere tali prescrizioni alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

67)Il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 68 si applica ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Al fine di garantire l'indipendenza dei revisori legali, l'articolo 5 di tale regolamento vieta la prestazione di taluni servizi diversi dalla revisione contabile nell'arco di determinati periodi. Tale indipendenza dovrebbe essere assicurata anche per l'attività che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico svolgono in relazione alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità. I servizi di consulenza per la stesura dell'informativa sulla sostenibilità dovrebbero pertanto essere inclusi nell'elenco dei servizi diversi dalla revisione contabile a cui si applica il divieto.

68)L'articolo 14 del regolamento (UE) n. 537/2014 dispone che i revisori legali e le imprese di revisione contabile informino la rispettiva autorità competente, con cadenza annuale, in merito ai ricavi generati da revisioni legali e da servizi non di revisione riguardanti enti di interesse pubblico. I revisori e le imprese di revisione contabile dovrebbero essere tenuti a specificare quali ricavi, tra quelli generati da servizi diversi dalla revisione contabile, provengono dall'attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.

69)Conformemente all'articolo 51 della direttiva 2013/34/UE sono gli Stati membri ad applicare l'obbligo di informativa societaria a carico delle imprese i cui valori mobiliari non sono quotati in mercati regolamentati. Le tipologie di sanzioni non sono tuttavia specificate; pertanto i regimi sanzionatori possono variare molto tra gli Stati membri, pregiudicando così il mercato unico. Al fine di migliorare l'informativa sulla sostenibilità nel mercato interno e di contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo nel quale i benefici della crescita siano ampiamente condivisi come previsto dal Green Deal europeo, gli Stati membri dovrebbero prevedere talune sanzioni e misure amministrative in caso di violazione degli obblighi di informativa sulla sostenibilità. Il regime sanzionatorio della direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere rafforzato di conseguenza, in maniera tale che gli Stati membri prevedano sanzioni e misure amministrative adeguate.

70)L'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE conferisce alle autorità di vigilanza nazionali il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di informativa societaria da parte delle imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati. L'articolo 4 di tale direttiva specifica il contenuto delle relazioni finanziarie annuali ma non contiene un riferimento esplicito agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, che prevedono l'obbligo di redigere una dichiarazione (consolidata) di carattere non finanziario. Ne consegue che le autorità nazionali competenti di alcuni Stati membri non dispongono di alcun mandato giuridico per il controllo di tali dichiarazioni di carattere non finanziario, soprattutto se tali dichiarazioni sono pubblicate in una relazione distinta dalla relazione finanziaria annuale, possibilità che attualmente è prevista in alcuni Stati membri. È pertanto necessario inserire nell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE un riferimento all'informativa sulla sostenibilità. È inoltre necessario prescrivere che le persone responsabili presso l'emittente confermino nella relazione finanziaria annuale che, a quanto loro consta, la relazione sulla gestione è redatta in conformità dei principi di informativa sulla sostenibilità. Inoltre dato il carattere innovativo di tali obblighi di informativa l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe emanare orientamenti rivolti alle autorità nazionali competenti per promuovere la convergenza in materia di vigilanza riguardo all'informativa sulla sostenibilità degli emittenti che sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

71)Gli Stati membri sono invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste imprese non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le PMI nell'applicazione dei principi volontari in materia di informativa semplificata.

72)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)all'articolo 1, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3.    Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 quinquies, 29 bis, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica:

a)    imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio*1;

b)    enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*2.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma alle imprese elencate all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2 a 23, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*3.

____________________________________________________________________

*1Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

*2Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

*3Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).";

2)all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti punti da 17 a 20:

"17) "questioni di sostenibilità": fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*4 e fattori di governance;

18) "informativa sulla sostenibilità": la comunicazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 19 quinquies e 29 bis della presente direttiva;

19) "attività immateriali": risorse non fisiche che contribuiscono alla creazione di valore dell'impresa;

20) "prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità": un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*5 per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva.

__________________________________________________________________

*4Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

*5Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).";

3.l'articolo 19 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 19 bis

Informativa sulla sostenibilità

1.    Le imprese di grandi dimensioni e, a decorrere dal 1º gennaio 2026, le piccole e medie imprese che sono imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

2.    Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono in particolare:

a)    una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:

i)    la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii)    le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

iii)    i piani dell'impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi;

iv)    il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

v)    le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b)    una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità definiti dall'impresa e dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi;

c)    una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

d)    una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e)    una descrizione:

i)        delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità;

ii)    delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore dell'impresa, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;

iii)    di eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare ripercussioni negative, effettive o potenziali, o per porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;

f)    una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

g)    indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a f).

Le imprese comunicano inoltre informazioni sulle attività immateriali, comprese informazioni concernenti il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale.

Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 e, in tale processo, tengono conto delle prospettive a breve, medio e lungo termine.

3.    Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni prospettiche e retrospettive, nonché informazioni qualitative e quantitative.

Ove opportuno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore dell'impresa, comprese informazioni concernenti le attività dell'impresa, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, ove opportuno, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione in conformità dell'articolo 19 e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

4.    Le imprese comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter.

5.    In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), possono comunicare le informazioni in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 19 quater.

6.    Si considera che le imprese che rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 abbiano adempiuto l'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma.

7.    L'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre e se tale relazione è stata redatta ai sensi degli articoli 29 e 29 bis. L'impresa che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di tale impresa madre e se la relazione sulla gestione consolidata è redatta con modalità che possono essere considerate equivalenti, in conformità con le pertinenti misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*6, alle modalità prescritte dai principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della presente direttiva.

La relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre di cui al primo comma è pubblicata conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata di cui al primo comma del presente paragrafo sia effettuata in una lingua ufficiale dello Stato membro o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.

La relazione sulla gestione di un'impresa esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)    il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità con gli articoli 29 e 29 bis, o con modalità che possono essere considerate equivalenti, conformemente alle misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE, alle modalità prescritte dai principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter;

b)    l'esenzione dell'impresa dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

______________________________________________________________________

*6Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).";

4)sono inseriti gli articoli 19 ter, 19 quater e 19 quinquies seguenti:

"Articolo 19 ter

Principi di informativa sulla sostenibilità

1.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 49 per stabilire principi di informativa sulla sostenibilità. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura per la comunicazione di tali informazioni. In particolare:

a)entro il 31 ottobre 2022 la Commissione adotta atti delegati che specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e che precisano almeno le informazioni corrispondenti alle esigenze dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088;

b)entro il 31 ottobre 2023 la Commissione adotta atti delegati che specificano:

i)    le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti dell'informativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, ove necessario;

ii)    le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano.

La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la relativa data di applicazione, qualunque atto delegato adottato ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a norme internazionali.

2.    I principi di informativa sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 prevedono che le informazioni da comunicare siano comprensibili, pertinenti, rappresentative, verificabili, comparabili e siano rappresentate fedelmente.

I principi di informativa sulla sostenibilità specificano, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio:

a)    le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori ambientali, comprese informazioni concernenti:

i)    la mitigazione dei cambiamenti climatici;

ii)    l'adattamento ai cambiamenti climatici;

iii)    le risorse idriche e marine;

iv)    l'uso delle risorse e l'economia circolare;

v)    l'inquinamento;

vi)    la biodiversità e gli ecosistemi;

b)    le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori sociali, comprese informazioni concernenti:

i)    pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro, la formazione e lo sviluppo di competenze, nonché l'occupazione e l'inclusione di persone con disabilità;

ii)    le condizioni di lavoro, compresa l'occupazione flessibile e sicura, i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, e un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato;

iii)    il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'ILO e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c)    le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori di governance, comprese informazioni concernenti:

i)    il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, e la composizione di tali organi;

ii)    l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresa la lotta contro la corruzione attiva e passiva;

iii)    gli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying;

iv)    la gestione e la qualità dei rapporti con i partner commerciali, comprese le prassi di pagamento;

v)    i sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, anche in relazione al processo di comunicazione delle informazioni.

3.    Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 1 la Commissione tiene conto:

a)dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di informativa sulla sostenibilità, nonché dei principi e dei quadri esistenti relativi alla contabilizzazione del capitale naturale, alla condotta responsabile delle imprese, alla responsabilità sociale delle imprese e allo sviluppo sostenibile;

b)delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano per adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dagli atti delegati adottati a norma di tale regolamento;

c)dei criteri stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852*7;

d)degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento nella dichiarazione sull'indice di riferimento e nella metodologia degli indici di riferimento e delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi in conformità con i regolamenti delegati (UE) 2020/1816*8, (UE) 2020/1817*9 e (UE) 2020/1818*10 della Commissione;

e)delle informative specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013*11;

f)della raccomandazione 2013/179/UE*12 della Commissione;

g)della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *13;

h)del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*14.

______________________________________________________________________

*7Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

*8Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).

*9Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).

*10Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).

*11Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2021)1595).

*12Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

*13Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

*14Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

Articolo 19 quater

Principi di informativa sulla sostenibilità per le PMI

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 49, per introdurre principi di informativa sulla sostenibilità proporzionati alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese. Tali principi di informativa sulla sostenibilità specificano quali informazioni, tra quelle indicate agli articoli 19 bis e 29 bis, sono comunicate dalle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a). Essi tengono conto dei criteri di cui all'articolo 19 ter, paragrafi 2 e 3. Specificano inoltre, ove opportuno, la struttura per la comunicazione di tali informazioni.

La Commissione adotta tali atti delegati entro il 31 ottobre 2023.

Articolo 19 quinquies

Formato elettronico unico di comunicazione

1.    Le imprese soggette all'articolo 19 bis redigono il bilancio e la relazione sulla gestione in un formato elettronico unico di comunicazione in conformità con l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione*15 e marcano la loro informativa sulla sostenibilità, comprese le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto regolamento delegato.

2.    Le imprese soggette all'articolo 29 bis redigono il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata in un formato elettronico unico di comunicazione in conformità con l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano l'informativa sulla sostenibilità, comprese le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.

____________________________________________________________________

*15Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).";

5)l'articolo 20, paragrafo 1, è così modificato:

a)la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente al genere e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.";

b)è aggiunto il comma seguente:

"Le imprese soggette all'articolo 19 bis possono adempiere gli obblighi di cui al presente articolo, primo comma, lettere c), f) e g), includendo le informazioni prescritte da tali lettere nella loro informativa sulla sostenibilità.";

6)l'articolo 23 è così modificato:

a)al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;"

b)al paragrafo 8, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)    conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis,";

c)al paragrafo 8, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii)    in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o";

7)l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 29 bis

Informativa consolidata sulla sostenibilità

1.    Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

2.    Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono in particolare:

a)    una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:

i)    la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

ii)    le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;

iii)    i piani del gruppo atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi;

iv)    il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

v)    le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b)    una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo e dei progressi da esso realizzati nel conseguimento degli stessi;

c)    una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

d)    una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;

e)    una descrizione:

i)    delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità;

ii)    delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore del gruppo, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;

iii)    di eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare ripercussioni negative, effettive o potenziali, o per porvi rimedio, e dei risultati di tali azioni;

f)    una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali fattori, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

g)    indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a f).

Le imprese madri comunicano inoltre informazioni sulle attività immateriali, comprese informazioni concernenti il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale.

Le imprese madri descrivono le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al presente articolo.

3.    Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni prospettiche e informazioni sui risultati passati, nonché informazioni qualitative e quantitative. Tali informazioni tengono conto, ove opportuno, delle prospettive a breve, medio e lungo termine.

Ove opportuno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore del gruppo, comprese informazioni concernenti le attività del gruppo, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, ove opportuno, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata in conformità dell'articolo 29 della presente direttiva e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

4.    Le imprese madri comunicano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter.

5.    In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le imprese madri che sono piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), possono comunicare le informazioni in conformità con i principi di informativa sulla sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 19 quater.

6.    Si considera che un'impresa madre che rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 abbia adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 19 bis e all'articolo 29.

7.    L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'altra impresa e se tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo. L'impresa madre che è impresa figlia di un'impresa madre stabilita in un paese terzo è parimenti esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di tale impresa madre e se la relazione sulla gestione consolidata è stata redatta con modalità che possono essere considerate equivalenti, in conformità con le pertinenti misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE, alle modalità prescritte dai principi di informativa sulla sostenibilità di cui
all'articolo 19 ter della presente direttiva.

La relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre di cui al primo comma è pubblicata conformemente all'articolo 30, secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa madre esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Lo Stato membro al cui diritto l'impresa madre esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 è soggetta può prescrivere che la pubblicazione della relazione sulla gestione consolidata di cui al primo comma del presente paragrafo sia effettuata nella sua lingua ufficiale o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che ogni traduzione necessaria in tali lingue sia certificata conforme.

La relazione sulla gestione consolidata di un'impresa madre esentata dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 contiene tutte le informazioni seguenti:

a)    il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo conformemente all'articolo 29 e al presente articolo, o con modalità che possono essere considerate equivalenti, conformemente alle pertinenti misure di esecuzione adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, punto i), della direttiva 2004/109/CE, alle modalità prescritte dai principi di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 19 ter;

b)    l'esenzione dell'impresa dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.";

8)l'articolo 30 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nel formato prescritto dall'articolo 19 quinquies della presente direttiva, se del caso, nonché i giudizi e la dichiarazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 3 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio*16.

Se un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità formula il giudizio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a bis), tale giudizio è pubblicato unitamente alle relazioni di cui al primo comma.

Tuttavia gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.

L'esenzione di cui al terzo comma non si applica alle imprese soggette agli articoli 19 bis e 29bis.

______________________________________________

*16Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).";

b)è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Gli Stati membri assicurano che le relazioni sulla gestione contenenti l'informativa sulla sostenibilità redatta dalle imprese soggette agli
articoli 19 bis e 29 bis siano anche messe a disposizione del pertinente meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE quanto prima dopo la loro pubblicazione.

Qualora l'impresa che redige la relazione sulla gestione non sia soggetta alla direttiva 2004/109/CE, il pertinente meccanismo ufficialmente stabilito è uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti dello Stato membro nel quale è ubicata la sede legale dell'impresa in questione.";

9)all'articolo 33 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato 2019/815, dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 19 quinquies della presente direttiva:

a) i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente;

b) i bilanci consolidati, le relazioni sulla gestione consolidate e la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente.";

10)l'articolo 34 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:

i)alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)    se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili, ad esclusione degli obblighi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 bis;"

ii)è inserita la lettera a bis) seguente:

"a bis)    se del caso, esprimono un giudizio basato su un incarico di certificazione limitata per quanto riguarda la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i principi di informativa adottati a norma dell'articolo 19 ter, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di informativa, la conformità con l'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 19 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;"

b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità formuli il giudizio di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore sia soggetto a obblighi coerenti con quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), di tale direttiva.";

11)l'articolo 49 è così modificato:

a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 19 ter e all'articolo 19 quater è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 19 ter e all'articolo 19 quater può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

b)è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 19 ter e 19 quater la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che sia stato elaborato secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e con il ricorso alle competenze dei pertinenti portatori di interessi e sia corredato di analisi costi-benefici che comprendano analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità.

La Commissione consulta il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 19 ter e 19 quater.

La Commissione chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di esprimere un parere in merito al parere tecnico dell'EFRAG, in particolare per quanto riguarda la sua coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088 e i relativi atti delegati. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati formula il suo parere entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.

La Commissione consulta inoltre l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 19 ter e 19 quater. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.";

c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 19 ter e
dell'articolo 19 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

12)l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"Articolo 51

Sanzioni

1.    Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.    In caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 19 bis, 19 quinquies e 29 bis gli Stati membri prevedono almeno le misure e sanzioni amministrative seguenti:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione e di astenersi dal ripeterlo;

c) sanzioni amministrative pecuniarie.

3.    Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare il tipo e l'entità delle sanzioni o delle misure amministrative di cui al paragrafo 2, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, ossia:

a)    la gravità e la durata della violazione;

b)    il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

c)    la solidità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d)    l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui tali profitti e perdite possano essere determinati;

e)    le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui tali perdite possano essere determinate;

f)    il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;

g)    le precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile."

Articolo 2
Modifiche della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

1)all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera r) seguente:

"r) "informativa sulla sostenibilità": informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*18.

___________________________________________

*18Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).";

2)l'articolo 4 è così modificato:

a)al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati e, se del caso, che è redatta in conformità dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della direttiva 2013/34/UE.";

b)i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il bilancio è sottoposto a revisione conformemente all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE e all'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE.

La relazione di revisione, firmata dalla persona o dalle persone responsabili dell'attività di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.

5. La relazione sulla gestione è stilata conformemente agli articoli 19 e 19 bis, all'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, e all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE, se redatta da imprese di cui alle suddette disposizioni.

Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, la relazione sulla gestione consolidata è redatta conformemente all'articolo 19 quinquies, paragrafo 2, e agli articoli 29 e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, se redatta da imprese di cui alle suddette disposizioni.";

3.all'articolo 23, paragrafo 4, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili e all'equivalenza dei principi di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 ter della direttiva 2013/34/UE utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi, alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3. Qualora decida che i principi contabili o i principi di informativa sulla sostenibilità di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato.

Nel contesto del terzo comma la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili e ai principi di informativa sulla sostenibilità riguardanti emittenti di più di un paese.";

4)è inserito l'articolo 28 quinquies seguente:

"Articolo 28 quinquies

Orientamenti dell'ESMA

Previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'ESMA formula orientamenti in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sul controllo dell'informativa sulla sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti."

Articolo 3
Modifiche della direttiva 2006/43/CE

La direttiva 2006/43/CE è così modificata:

1)l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e la certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità, ove eseguita dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale del bilancio.";

2)l'articolo 2 è così modificato:

a)i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2) "revisore legale": una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti e a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;

3) "impresa di revisione contabile": una persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, abilitato a effettuare la revisione legale dei conti e a svolgere incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;"

b)sono aggiunti i punti 21 e 22 seguenti:

"21) "informativa sulla sostenibilità": l'informativa sulla sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18, della direttiva 2013/34/UE;

22) "certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità": il giudizio espresso dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.";

3.gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 6

Titoli e diplomi

Fatto salvo l'articolo 11, una persona fisica può essere abilitata ad effettuare la revisione legale dei conti e a svolgere un incarico di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità soltanto se, avendo completato il livello di studi che dà accesso all'università o un livello equivalente, ha concluso in seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio, superando un esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato membro interessato, dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari o di livello equivalente.

Le autorità competenti di cui all'articolo 32 cooperano fra loro per raggiungere una convergenza dei requisiti definiti nel presente articolo. Nell'avviare tale cooperazione, dette autorità competenti tengono conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti e, in particolare, della convergenza già raggiunta dalla professione. Esse cooperano con il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) e con le autorità competenti di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 537/2014, nella misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini della revisione legale dei conti e della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità di enti di interesse pubblico.

Articolo 7

Esame di idoneità professionale

L'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 6 garantisce il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative alla revisione legale dei conti e alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Tale esame deve essere almeno in parte scritto.";

4)l'articolo 8, paragrafo 1, è così modificato:

a)è inserita la lettera b bis) seguente:

"b bis)    obblighi legali e norme concernenti la redazione dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità;"

b)è inserita la lettera c bis) seguente:

"c bis)    principi di informativa sulla sostenibilità;"

c)è inserita la lettera d bis) seguente:

"d bis)    analisi della sostenibilità;"

d)è inserita la lettera f bis) seguente:

"f bis)    procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;"

e)è inserita la lettera i bis) seguente:

"i bis)    principi di certificazione della sostenibilità di cui all'articolo 26 bis;"

f)la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h)    obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità ed i revisori legali;"

5)all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Al fine di acquisire la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche il cui controllo fa parte dell'esame, occorre completare un tirocinio di almeno tre anni relativo, tra l'altro, alla revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato o di altri documenti contabili analoghi e alla certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità. Tale tirocinio deve essere effettuato per almeno due terzi presso un revisore legale o un'impresa di revisione contabile abilitati in uno Stato membro.";

6)all'articolo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) di aver esercitato per quindici anni attività professionali che le abbiano consentito di conseguire un'esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile e nel campo dell'informativa sulla sostenibilità, nonché di avere superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 7; oppure";

7)all'articolo 14, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La prova attitudinale è effettuata in una delle lingue autorizzate dalle disposizioni sull'impiego delle lingue vigenti nello Stato membro ospitante in questione. Essa verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro ospitante in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti e per gli incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";

8)è inserito l'articolo 14 bis seguente:

"Articolo 14 bis 
Revisori legali abilitati o riconosciuti anteriormente al 1º gennaio 2023

Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati o riconosciuti per l'esercizio della revisione legale anteriormente al 1º gennaio 2023 non siano soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 6, 7, 10, 11 e 14 della presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano che i revisori legali abilitati anteriormente al 1º gennaio 2023 acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di informativa sulla sostenibilità e di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità attraverso la formazione continua prevista all'articolo 13.";

9)l'articolo 24 ter è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che, se la revisione legale dei conti e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità sono eseguite da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della revisione risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.

La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili della revisione da parte dell'impresa di revisione contabile ai fini della relativa designazione. I responsabili della revisione operano attivamente nell'esecuzione della revisione legale dei conti e della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";

b)è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Nell'esecuzione della certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità il revisore legale assegna tempo e risorse sufficienti all'incarico al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.";

c)al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i corrispettivi per la revisione legale dei conti e per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio finanziario.";

d)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile crea un file di revisione per ogni revisione legale. Il file di revisione contiene anche informazioni relative alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, se del caso.";

10)l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Corrispettivi per la revisione

Gli Stati membri assicurano che vigano regole adeguate che prevedano che i corrispettivi per la revisione legale dei conti e per la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità:

a) non siano influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile;

b) non siano subordinati ad alcuna condizione.";

11)è inserito l'articolo 25 ter seguente:

"Articolo 25 ter

Deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità

I requisiti di cui agli articoli da 21 a 24 bis concernenti la revisione legale del bilancio si applicano alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";

12)è inserito l'articolo 26 bis seguente:

"Articolo 26 bis

Principi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità

1.    Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità conformemente ai principi di certificazione della conformità adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri applicano principi, procedure o requisiti nazionali in materia di certificazione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di certificazione della conformità concernente la medesima materia.

Gli Stati membri comunicano le procedure o gli obblighi di certificazione della conformità alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.

2.    È conferito alla Commissione il potere di adottare mediante atti delegati a norma dell'articolo 48 bis i principi di certificazione della conformità di cui al paragrafo 1 al fine di stabilire le procedure che il revisore applica per trarre le proprie conclusioni sulla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, compresi la pianificazione dell'incarico, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di revisione.

La Commissione può adottare i principi di certificazione della conformità solo se:

a) sono stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;

b) contribuiscono a un livello elevato di credibilità e di qualità dell'informativa annuale o consolidata sulla sostenibilità;

c) sono nell'interesse generale dell'Unione.

3.    Se la Commissione adotta principi di certificazione ragionevole, il giudizio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE si fonda su un incarico di certificazione ragionevole.";

13)è inserito l'articolo 27 bis seguente:

"Articolo 27 bis

Certificazione della conformità dell'informativa consolidata sulla sostenibilità

Le prescrizioni dell'articolo 27 relative alla revisione del bilancio consolidato si applicano, mutatis mutandis, alla certificazione della conformità dell'informativa consolidata sulla sostenibilità.";

14)l'articolo 28 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrano i risultati della revisione legale dei conti e, se del caso, delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità in una relazione di revisione. La relazione è predisposta conformemente alle regole poste con i principi di revisione adottati dall'Unione o dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 26 e alle regole poste con i principi di certificazione della conformità adottati dalla Commissione o dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 26 bis.";

b)il paragrafo 2 è così modificato:

i)è inserita la lettera a bis) seguente:

"a bis) specifica l'informativa annuale o consolidata sulla sostenibilità nonché la data e il periodo a cui si riferisce e indica il quadro di informativa sulla sostenibilità applicato alla loro redazione;"

ii)è inserita la lettera b bis) seguente:

"b bis) include una descrizione della portata delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità che comprende, come minimo, l'indicazione dei principi di certificazione in base ai quali tali attività sono state svolte;"

c)al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) include i giudizi e una dichiarazione, basati sul lavoro svolto durante la revisione contabile, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE, se del caso;"

d)al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Le prescrizioni di cui al primo comma concernenti la revisione legale si applicano alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";

e)al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei conti e, se del caso, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità sono eseguite da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma dei revisori legali che eseguono la revisione legale e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto dell'impresa medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata da tutti i revisori legali o almeno dai revisori legali che hanno eseguito la revisione legale e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità per conto di ogni impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono stabilire che tali firme non debbano essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona.";

f)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile sul bilancio consolidato e, se del caso, sull'informativa consolidata sulla sostenibilità, rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 2, lettera e), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile considera il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. Qualora il bilancio d'esercizio dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile prescritte dal presente articolo possono essere combinate.";

15)l'articolo 29 è così modificato:

a)al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le persone che effettuano controlli della qualità hanno la formazione e l'esperienza professionale adeguate in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e in materia di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e di informativa sulla sostenibilità, nonché una formazione specifica in materia di controllo della qualità;"

b)al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) i controlli della qualità hanno luogo sulla base di un'analisi del rischio e, nel caso di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera a), e svolgono, se del caso, incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, almeno ogni sei anni;"

c)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i controllori presentano un'adeguata formazione professionale ed esperienze specifiche in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e in materia di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e di informativa sulla sostenibilità, unitamente a una formazione apposita nel settore dei controlli della qualità;"

16)è inserito l'articolo 30 octies seguente:

"Articolo 30 octies

Indagini e sanzioni per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità

Le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 30 septies concernenti la revisione legale del bilancio si applicano alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";

17)è inserito l'articolo 36 bis seguente:

"Articolo 36 bis

Controllo pubblico e accordi tra Stati membri per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità

Le prescrizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 36 concernenti la revisione legale del bilancio si applicano, mutatis mutandis, alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";

18)è inserito l'articolo 38 bis seguente:

"Articolo 38 bis

Designazione e revoca per quanto riguarda la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità

Le prescrizioni di cui agli articoli 37 e 38 concernenti la revisione legale del bilancio si applicano alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";

19)all'articolo 39, paragrafo 6, le lettere da a) a e) sono sostituite dalle seguenti:

"a) di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti e delle attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità e spiegare in che modo la revisione legale dei conti e le attività di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità hanno contribuito all'integrità dell'informativa finanziaria e dell'informativa sulla sostenibilità e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo;

b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e di informativa sulla sostenibilità, compreso il processo di informativa digitale di cui
all'articolo 19 quinquies, e le procedure attuate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi adottati a norma dell'articolo 19 ter della direttiva 2013/34/UE, nonché presentare raccomandazioni o proposte volte a garantirne l'integrità;

c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria e l'informativa sulla sostenibilità dell'ente sottoposto a revisione, compresa l'informativa digitale di cui all'articolo 19 quinquies, senza violare la sua indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e la certificazione della conformità dell'informativa annuale e consolidata sulla sostenibilità, in particolare la relativa esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 537/2014;

e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 24 ter e 25 ter della presente direttiva e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 537/2014, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi non di revisione contabile all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;"

20)l'articolo 45 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti di uno Stato membro, a norma degli articoli 15, 16 e 17, iscrivono nel registro tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi qualora tali revisori ed enti di revisione contabile di paesi terzi presentino una relazione di revisione riguardante il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato e, se del caso, l'informativa annuale o consolidata sulla sostenibilità di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, tranne quando l'impresa in questione abbia emesso esclusivamente titoli di debito ai quali si applica una delle seguenti condizioni:

a)    detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*19 prima del 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 50 000 EUR alla data dell'emissione;

b)    detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/109/CE dopo il 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 100 000 EUR alla data dell'emissione.";

b)al paragrafo 5, è inserita la lettera d bis) seguente:

"d bis)    la certificazione della conformità dell'informativa annuale o consolidata sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 è eseguita conformemente ai principi di certificazione della conformità di cui all'articolo 26 bis, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter, 25 e 25 ter;"

c)il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:

"5 bis.    Uno Stato membro può iscrivere nel registro un revisore di un paese terzo soltanto se quest'ultimo ottempera agli obblighi e ai requisiti di cui al paragrafo 5, lettere c), d), d bis) ed e).

_______________________________________________________________

*19Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).";

21)l'articolo 48 bis è così modificato:

a)al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.";

b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 26 bis, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3,
dell'articolo 26 bis, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 2, e dell'articolo 47, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) n. 537/2014

Il regolamento (UE) n. 537/2014 è così modificato:

22)l'articolo 5 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)    il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che esegue la revisione legale dei conti e, se del caso, la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità di un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione alcun servizio diverso dalla revisione contabile vietato durante:

a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione; e

b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui al secondo comma, lettera e).";

ii)    al secondo comma, è aggiunta la lettera l) seguente:

"l) servizi di consulenza per la preparazione dell'informativa sulla sostenibilità, se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esegue la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";

b)è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. I paragrafi 4 e 5 concernenti la revisione legale del bilancio si applicano, se del caso, alla certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.";

23)all'articolo 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ricavi da servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione o nazionale, con indicazione dei ricavi da servizi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità, e".

Articolo 5
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 3 della presente direttiva entro il 1º dicembre 2022. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al primo comma si applichino per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2023 o in data successiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6
Data di applicazione dell'articolo 4

L'articolo 4 della presente direttiva si applica agli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2023 o in data successiva.

Articolo 7
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Tuttavia l'articolo 4 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
(2)    Nella direttiva contabile la definizione di enti di interesse pubblico comprende le imprese i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE, gli enti creditizi (quotati o meno), le imprese di assicurazione (quotate o meno) e ogni altra impresa designata dagli Stati membri.
(3)    Questo dato tiene conto di come gli Stati membri hanno recepito la direttiva. Se non si tiene conto delle misure di recepimento nazionali, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD circa 2 000 imprese.
(4)    Comunicazione della Commissione C(2017) 4234 final.
(5)    Comunicazione della Commissione C(2019) 4490 final.
(6)    Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final). Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020) 440 final).
(7)    Il 4 marzo 2020 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (2020/0036(COD)), proponendo di rendere giuridicamente vincolante per l'UE l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
(8)    Comunicazione della Commissione "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).
(9)    Conclusioni del Consiglio sull'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali (5 dicembre 2019).
(10)    Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (2018/2007(INI)).
(11)    Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile (2020/2137(INI).
(12)    Regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) e regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia).
(13)    COM(2021) 93 final.
(14)    COM(2012) 614 final.
(15)    Il formato elettronico unico europeo (ESEF), istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/815.
(16)    L'articolo 3 della direttiva contabile (2013/34/UE) definisce le categorie di imprese in base alle loro dimensioni. Paragrafo 1 - (Gli Stati membri) definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10. Paragrafo 2 - Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50. […] Paragrafo 3 - Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. (…).
(17)    [Ufficio delle pubblicazioni: inserire riferimento alla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulle clausole di riesame delle direttive 2013/34/UE, 2014/95/UE e 2013/50/UE e al documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza che accompagna la relazione].
(18)     https://www.efrag.org/Lab2  
(19)     https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2fsites%2fwebpublishing%2fSiteAssets%2fJean-Paul%2520Gauz%c3%a8s%2520-%2520Ad%2520Personam%2520Mandate%2520-%2520Final%2520Report%2520-%252005-03-2021.pdf  
(20)    Study on the Non-Financial Reporting Directive  https://data.europa.eu/doi/10.2874/229601 .
(21)    Study on sustainability ratings, data and research:    
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1  
(22)    Ufficio delle pubblicazioni: inserire il link alla valutazione d'impatto SWD(2021)150
(23)    Ufficio delle pubblicazioni: inserire il link al parere del comitato per il controllo normativo sulla valutazione d'impatto SWD(2021)150
(24)    L'entità stimata di questi costi è riportata nella valutazione d'impatto dell'atto delegato relativo alla tassonomia sull'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti (C(2021)2800; valutazione d'impatto SWD(2021)152): 1 200-3 700 milioni di EUR di costi una tantum e
600-1 500 milioni di EUR di costi ricorrenti all'anno.
(25)    Questi calcoli si basano sulle risposte all'indagine condotta dall'Istituto per la sostenibilità (ERM) nell'ambito dello studio sui rating e sulla ricerca in materia di sostenibilità ( https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1 ).
(26)    Ad eccezione delle microimprese quotate in borsa.
(27)    Un linguaggio di markup è un linguaggio informatico che utilizza una specifica tecnica di codifica (i "tag") per definire elementi all'interno di un documento, consentendo di presentare le informazioni in maniera tale che siano leggibili sia da parte dell'uomo sia da parte di un dispositivo automatico.
(28)    La lettera c) si riferisce ai sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione contabile. La lettera f) si riferisce alla composizione e al funzionamento degli organi di amministrazione, gestione e controllo. La lettera g) si riferisce alla politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa.
(29)    GU C […] del […], pag. […].
(30)    COM(2019) 640 final.
(31)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(32)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (2020/0036 (COD)).
(33)    COM(2018) 97 final.
(34)    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(35)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(36)    Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).
(37)    Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).
(38)    Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).
(39)    Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
(40)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
(42)    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
(43)    2018/2007(INI).
(44)    A9-0240/2020(INI).
(45)    COM(2016) 739 final.
(46)    Conclusioni del Consiglio "Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", 20 giugno 2017.
(47)    Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).
(48)    Ufficio delle pubblicazioni: inserire riferimento alla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulle clausole di riesame delle direttive 2013/34/UE, 2014/95/UE e 2013/50/UE e al documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza che accompagna la relazione.
(49)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(50)    Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(51)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(52)    Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)" (C/2017/4234).
(53)    Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima" (C/2019/4490).
(54)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(55)    Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(56)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(57)    Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(58)    Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
(59)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(60)    2017/C 215/01.
(61)    2019/C 209/01.
(62)    Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).
(63)    Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).
(64)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data  
(65)     https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_it  
(66)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(67)    Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(68)    Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).
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