Bollettino Colture Erbacee n°4/2022 del 24.1.22 – LA DIFESA INTEGRATA A PUNTATE (2)

In questi primi Bollettini del 2022 descriviamo i Principi dell’Allegato III della Direttiva 128/2009/CE, seguendone la numerazione. 

PRINCIPIO 2: “Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l’utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente”.

In sostanza, prima di prendere decisioni sugli interventi di difesa delle colture, i parassiti potenzialmente in grado di provocare danno apprezzabile alle colture devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati.

Pertanto: i trattamenti fitosanitari di sintesi preventivi (cautelativi, profilattici, a calendario) eseguiti a prescindere da specifiche valutazioni/indagini sull’effettivo livello delle popolazioni dei parassiti, della presenza di fattori di rischio, delle specifiche condizioni, ecc. non rispettano la normativa.

PRINCIPIO 3: “In base ai risultati del monitoraggio, l’utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare misure fitosanitarie. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento”.

Quindi, una volta valutato il livello delle popolazioni dei parassiti potenzialmente in grado di provocare danno apprezzabile alle colture, queste ultime possono essere soggette a trattamento fitosanitario solo se, dove e quando, si è accertato il superamento di un valore “soglia”.

Nel lavoro di sperimentazione di Veneto Agricoltura queste sono state suddivise in:

a) soglie di ”indifferenza”: al di sotto del loro livello non vi è riduzione di livello produttivo in quantità e/o di valore (es. riduzione qualitativa);

b) soglie didanno economico”, ovvero il livello del parassita al di sopra del quale vi è una riduzione di produzione in quantità/qualità e quindi di valore, superiore al costo del trattamento per controllarlo efficacemente.

Salvo diversa indicazione le soglie che saranno suggerite per le diverse avversità si devono considerare soglie di “indifferenza”.
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