Risk Assessment per Macchine Alimentari: una proposta di metodologia

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Il valore economico del settore produzione di macchine per le imprese alimentari nel 2016 (fonte FIAC) è calcolato in 4,9 miliardi di euro. Nello stesso anno, il 66% della produzione è stato esportato. Le dimensioni delle aziende che operano in questo settore sono eterogenee. Si passa dalle società multinazionali alle microimprese artigiane.

La normativa in vigore è, però, la stessa, indipendentemente dal tipo di macchina e dalla dimensione aziendale di chi la produce. Le macchine devono essere sicure per chi le utilizza, per l’ambiente e per i consumatori degli alimenti con esse prodotti, manipolati o semplicemente confezionati.

 

Riferimenti normativi

Trattandosi di macchine, devono essere realizzate nel rispetto del Decreto Legislativo n° 17/2010 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2006/42/CE, che ha modificato la Direttiva 95/16/CE più nota come “Direttiva macchine”. La conformità a tale norma viene attestata dall’apposizione del contrassegno CE. Trattandosi di macchine alimentari, oltre al rispetto dei requisiti generali previsti per tutte le macchine, dovranno essere ottemperate le specifiche prescrizioni riportate nell’Allegato 1 Punto 2.1 della “Direttiva macchine”.

Le parti delle macchine che sono destinate a contatto diretto con gli alimenti o che possono, in qualche modo, trasferire ad essi sostanze chimiche, devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (CE) n°1935/2004 e dalla normativa nazionale o europea vigente per la tipologia di materiale a contatto. La conformità è dichiarata dal produttore della macchina e deve essere da questo resa nota all’acquirente.

Siamo quindi in presenza di due distinti assetti normativi, concorrenti, che hanno finalità diverse. La “Direttiva macchine” mira alla sicurezza attiva e passiva degli oggetti, la normativa sui materiali e oggetti destinati a contatto con alimenti (di seguito MOCA) tutela la sicurezza alimentare dei consumatori.

 

Il contesto italiano

In Italia, la normativa del settore MOCA è assai antecedente al citato Regolamento (CE) n°1935/2004.

Risale al 21 marzo 1973 un Decreto Ministeriale (di seguito DM 1973) che possiamo considerare, essendo molto completo, una sorta di testo unico. Il DM 1973 ha ricompreso gran parte degli atti precedenti ed è stato, costantemente, aggiornato.

La quasi completa assenza di controlli ufficiali, in Italia, sul rispetto della normativa nel settore dei MOCA, dal 1973 al 2004, ha creato una sorta di amnesia collettiva. Dal 2004 si è cominciato a fare qualche cosa anche se il controllo, da parte della Autorità Competente, ha coinvolto quasi esclusivamente i MOCA monouso.

La normativa sulla sicurezza delle macchine è, al contrario, generalmente attuata. I controlli nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro sono più frequenti e sempre effettuati nei casi di infortunio di un lavoratore.

 

Due apparati normativi, una metodologia

L’obiettivo di questo lavoro è definire una metodologia cui attenersi in fase di risk assessment che contemperi le esigenze delle due anime normative.  Per questa simulazione è stata scelta una impastatrice per prodotti da forno, realmente prodotta e di largo utilizzo.

Il risk assessment è condotto nella fase di progettazione esecutiva. La macchina è stata ideata, disegnata e si sta realizzando il prototipo. Il processo di risk assessment consente, se correttamente condotto, di accertare la conformità del prototipo alla Direttiva Macchine e alla normativa MOCA.

Continua…

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