Regolamento EMAS e Rifiuti: esecutive le Migliori Pratiche di Gestione

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Dal 12 agosto 2020 si applicano le cosiddette BEMPBest Environmental Management Practices, contenute nella Decisione della Commissione europea 2020/519, pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea del 14 aprile 2020 n° 115, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del Regolamento EMAS 2009/1221/CE.

Che cos’è il Regolamento EMAS e quali vantaggi comporta?

Il Regolamento EMASEco Management and Audit Scheme – consente di aderire, su base volontaria, a un sistema europeo di eco-gestione e audit con l’obiettivo di valutare, monitorare e migliorare le prestazioni ambientali di un’organizzazione. Richiedere e ottenere la Registrazione EMAS implica dotarsi di un proprio Sistema di gestione ambientale (SGA) certificato ISO 14001 e informare costantemente il pubblico e i propri stakeholder attraverso una Dichiarazione Ambientale, ovvero un bilancio trasparente e aggiornato delle attività implementate per ogni sito.
Aderire al Regolamento EMAS permette ottenere una serie di vantaggi a favore sia dell’organizzazione sia dell’ambiente e della salute delle persone:

  1. ridurre e controllare i costi, ottimizzando la gestione dell’energia e delle risorse e limitando eventuali sprechi;
  2. prevenire rischi e sanzioni, riducendo il rischio di incidenti ambientali e quindi di non incorrere in sanzioni penali e amministrative;
  3. limitare la responsabilità, riducendo il rischio e gestendo in modo più efficace la catena delle singole responsabilità lungo l’intera organizzazione;
  4. accedere a finanziamenti pubblici e gare poiché, comportando l’assunzione di un SGA ISO 14001, consente di accedere al sistema del Green Public Procurement (GPP);
  5. migliorare la reputazione del brand e la competitività: in conseguenza a una comunicazione verso l’esterno più trasparente e coerente a un impegno concreto di miglioramento delle prestazioni ambientali, grazie alla Dichiarazione ambientale e all’utilizzo del marchio EMAS, si ottiene un migliore posizionamento sul mercato.

A chi si rivolge la Decisione 2020/519/UE?

Il documento, reso necessario in seguito alle ultime modifiche del Regolamento EMAS, riguarda le attività di:

  • imprese pubbliche e private di gestione dei rifiuti, già registrate EMAS o in corso di registrazione, comprese quelle che attuano regimi di responsabilità del produttore, che rientrano nei seguenti codici NACE:
    • 31: Raccolta dei rifiuti;
    • 2: Trattamento e smaltimento dei rifiuti;
    • 3: Recupero dei materiali;
    • 0: Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
    • 1: Amministrazioni pubblica: amministrazione generale, economica e sociale;
  • amministrazioni pubbliche responsabili della gestione dei rifiuti a livello locale.

Quali rifiuti sono oggetto della Decisione 2020/519/UE?

La Decisione 2020/519/UE riguarda le seguenti categorie di rifiuti:

  • rifiuti solidi urbaniRSU: rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, quali il commercio al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi sanitari, i servizi di alloggio e ristorazione e altri servizi di attività, che per natura e composizione sono simili ai rifiuti domestici;
  • rifiuti da costruzione e demolizione;
  • rifiuti sanitari.

Sono esclusi i rifiuti industriali e i rifiuti commerciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani (RSU).

Che cosa prevedono le Migliori Pratiche di Gestione Ambientale?

Le Migliori Pratiche di Gestione Ambientale promosse con la Decisione 2020/519/UE, come dichiarato nei considerando (3) e (4), puntano a migliorare le prestazioni nella gestione dei rifiuti di imprese private e pubbliche promuovendo – in accordo agli altri dettati comunitari, Direttiva 2008/98/CE in primis – i principi di economia circolare. È, infatti, evidente l’allineamento con i testi del “Pacchetto Economia Circolare”, tanto negli obiettivi quanto negli ambiti esaminati – si noti, tra gli altri, l’inedito ruolo della responsabilità estesa del produttore nella prevenzione dei rifiuti.
A tal fine, le Migliori Pratiche di Gestione Ambientale, descritte in Allegato alla decisione, intervengono nelle seguenti fasi e attività di gestione dei rifiuti:

  1. definizione di una strategia di gestione dei rifiuti;
  2. promozione della prevenzione dei rifiuti;
  3. promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti;
  4. miglioramento della raccolta dei rifiuti;
  5. trattamento dei rifiuti, limitatamente alle operazioni che consentono il riciclaggio dei materiali.

Per ogni aspetto ambientale rilevante di ciascuna attività, cioè per ogni operazione necessaria all’espletamento, sono descritte le migliori pratiche alla luce degli impatti ambientali relativi: cambiamenti climatici (emissioni gas a effetto serra), emissioni in atmosfera/acqua/suolo, esaurimento delle risorse naturali, uso del suolo. Definito poi il campo di applicabilità, per ciascun aspetto sono elencati gli indicatori di prestazione ambientali e sono riportati esempi di eccellenza.
Una tabella dettagliata riporta, infine, una selezione dei principali indicatori di prestazione ambientale settoriali con informazioni relative ai destinatari, al livello minimo di monitoraggio raccomandato, agli indicatori chiave EMAS correlati, alle BEMP correlate e a eventuali esempi di eccellenza.

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