⚖ In caso di licenziamento per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell’obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a possibili mansioni alternative, compatibili con lo stato di salute, integra l’ipotesi di difetto di giustificazione ed è suscettibile di reintegrazione. 🧑⚖️ Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9937/2024, sottolineando come sul lavoratore non gravi alcun onere di indicare le posizioni alternative alle quali avrebbe potuto essere adibito. Il datore, al contrario, ha quello di provare la sussistenza della giustificazione del recesso. 📄 L'ordinanza completa 👇 🌐 La giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👇 https://lnkd.in/eJfwca3c
Sentenza corretta, benché apra voragini operative di rischio in aziende medio grandi, allorquando si debba procedere con una risoluzione di tal fatta
Giusto bisogna dare alternative consone allo stato fisico e di salute del lavoratore.
Medico del Lavoro. Medico competente coordinatore Comune di Torino
1 settimanaPoi, quando i non idonei sono più di uno in contemporanea, e succede, il datore di lavoro si diverte molto.